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La ricorrente è annunciata sin dal 2002 per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi a titolo privato presso la Billag. Le fatture sono state pagate fino al 2004. In seguito la Posta Svizzera ha ritornato le fatture alla Billag, in quanto l'indirizzo risultava essere non più valido. A partire da questo momento la Billag ha bloccato l'invio delle fatture. Nel 2011 la ricorrente si è riannunciata presso la Billag. Con decisione del 23 novembre 2011 la Billag ha chiesto il pagamento del canone con effetto retroattivo - tenendo conto della prescrizione di cinque anni - per il periodo dal 1° gennaio 2007 fino al 31 maggio 2011. La ricorrente fa valere di essersi trasferita presso i suoi genitori nell'anno 2004.
A partire dal 2008 avrebbe vissuto insieme al suo compagno. La ricorrente fa valere inoltre che i suoi genitori (della ricorrente) come anche il suo compagno avrebbero già pagato il canone. Dal momento che il canone sarebbe dovuto un'unica volta per economia domestica, la fatturazione con effetto retroattivo da parte della Billag sarebbe priva di fondamento. Consapevole del proprio dovere, si sarebbe riannunciata nel mese di maggio del 2011, nel momento che avrebbe ripreso in affitto un appartamento.
In fatto:
Il ricorso è respinto. Le spese processuali vengono addossate alla ricorrente. Un annuncio persiste fino a quando non viene comunicato per iscritto alla Billag la cessazione dell'uso di apparecchi atti alla ricezione dei programmi radiofonici e/o televisivi oppure, per analogia, fino a quando non viene comunicato per iscritto alla Billag la convivenza con una persona che già paga il canone di ricezione. Questa prassi è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale ed è inoltre conforme alla costituzione.
In seguito alle denunce sporte contro Radio Cité, l'UFCOM ha avviato una verifica per stabilire se il suo programma adempie effettivamente i requisiti del mandato di prestazioni e se Radio Cité rispetta i vincoli formali assunti con la candidatura alla concessione di radio complementare (art. 47 cpv. 1 LRTV). L'esame, affidato a un esperto esterno, ha permesso all'UFCOM di stabilire che Radio Cité ha violato gli obblighi derivanti dall'articolo 5 capoverso 3 della concessione rilasciata il 31 ottobre 2008 e i vincoli del suo mandato in termini di programmazione musicale, di legame alla realtà locale e regio-nale, di spazio da dedicare alle minoranze linguistiche e culturali nonché di attenzione all'attualità religiosa e spirituale.
Nel settore delle telecomunicazioni certe decisioni sono di competenza della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Esse sono regolarmente pubblicate su Internet: