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Decisione relativa alle concessioni, conformemente all'articolo 38 LRTV per la zona di copertura 11 - Svizzera orientale.
Esame delle condizioni generali per il rilascio di una concessione, conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera g LRTV: Minaccia alla pluralità delle opinioni e dell'offerta.
Il ricorrente soggiace all'obbligo di annuncio e di pagamento del canone per la ricezione privata di programmi televisivi.
L'organo di riscossione del canone ha imputato il pagamento del ricorrente alla prima fattura scoperta. Quest'ultimo ha tuttavia puntualmente contestato l'attribuzione di suddetto versamento. Vista l'immediata opposizione, l'importo versato dal ricorrente deve essere considerato come relativo al periodo oggetto dell'esecuzione. Il ricorso è accolto su entrambi i punti: l'importo di canone televisivo e le spese di diffida e di esecuzione. L'opposizione è quindi ammessa. Non è assegnata alcuna indennità per le spese sopportate.
L'incasso posticipato del canone da parte dell'organo di riscossione è legittimo. Se una persona che sottostà all'obbligo di pagare il canone va ad abitare con un'altra persona già soggetta a quest'obbligo, l'obbligo di pagare il canone della prima viene meno (analogamente all'articolo 68 capoverso 5 LRTV) l'ultimo giorno del mese in cui l'organo di riscossione è stato informato per iscritto del trasloco. Il ricorrente non ha rispettato l'obbligo legale di comunicare per iscritto le modifiche delle fattispecie soggette all'obbligo di annuncio. Si tratta di una prescrizione di forma facile da osservare poiché si iscrive in una logica di proporzionalità. Egli non può inoltre appellarsi al fatto che non conosceva le disposizioni della legge sulla radiotelevisione (LRTV). Si suppone infatti per principio che, una volta pubblicati nella raccolta delle leggi, gli atti normativi debbano essere conosciuti da ogni cittadino e creino obblighi giuridicamente vincolanti. Questa regola si applica innegabilmente al caso in questione.
Ricorso respinto contro una decisione, secondo la quale una cessazione temporanea dell'esercizio degli apparecchi di ricezione non è possibile. Riferimento alla buona fede.
Nel settore delle telecomunicazioni certe decisioni sono di competenza della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Esse sono regolarmente pubblicate su Internet: