Ufficio federale delle comunicazioni

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Articolo 31 - 35 da 77


31.
Decisione UFCOM del 04 marzo 2010 nella causa Tele Top AG gegen sasag Kabelkommunikation AG et al.
Diffusione di un programma must carry con tre finestre di programma: le finestre possono essere diffuse in alternanza, purché ogni Comune abbia la possibilità di ricevere la finestra di programma che lo riguarda a intervalli regolari; i costi relativi alla fornitura delle tre finestre di programma sono a carico dell'emittente; la costituzione dei gruppi di finestre diffuse in alternanza spetta ai fornitori di servizi di telecomunicazione.


32.
Decisione UFCOM del 04 marzo 2010 nella causa X
Il ricorrente riceveva normalmente le fatture per il pagamento del canone radiofonico e televisivo con l'annotazione "pagabile entro il"; a causa di un guasto tecnico presso la Billag SA, il ricorrente ha ricevuto la fattura del primo trimestre 2008 con l'annotazione "addebito il 3 marzo 2008". Per evitare un doppio pagamento, il ricorrente ha atteso l'estratto conto bancario di fine marzo 2008. Dopo aver verificato il conto bancario ha proceduto al versamento dell'importo dovuto agli inizi del mese di aprile 2008. L'annotazione errata sulla fattura del primo trimestre 2008 non può comportare uno svantaggio per il ricorrente. Per questo motivo la Billag SA non può richiedere il pagamento di spese per richiami.


33.
Decisione UFCOM del 02 febbraio 2010 nella causa A. _____ Genossenschaft
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato la prassi costante dell'UFCOM, secondo cui una società, e in questo caso una cooperativa, che offre un servizio di telecomunicazione a proprio nome e sotto la propria responsabilità è considerata alla stregua di un fornitore di servizi di telecomunicazione ed è pertanto sottoposta all'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 LTC. Ciò vale a prescindere dal fatto che la cooperativa disponga o meno delle competenze tecniche e dell'infrastruttura necessarie.


34.
Decisione UFCOM del 24 agosto 2009 nella causa abalon telecom it AG
Abalon telecom it SA ha ceduto il suo Carrier Selection Code (Codice di selezione del fornitore; abbreviato CSC) a Suissephone Communications Sàrl per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Dato che ciò non è autorizzato dalle vigenti disposizioni in materia di diritto delle telecomunicazioni, attraverso la presente decisione, l'UFCOM ha revocato l'attribuzione del CSC. Poiché la decisione interessa direttamente anche gli utenti, l'UFCOM ha previsto che la revoca entrerà in vigore alla scadenza del termine di sette settimane.

Con sentenza del 22 gennaio 2010, il TAF sostiene l'opinione dell'UFCOM, secondo cui il titolare di un CSC non è autorizzato a cederlo a terzi per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Il Tribunale considera nonostante ciò la revoca come sproporzionata, in quanto, con una misura meno intrusiva, si sarebbe potuto chiedere ad Abalon telecom it SA di invitare Suissephone Communications Sàrl a procurarsi, entro un tempo utile, un proprio CSC per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Di conseguenza, è stato chiesto ad Abalon telecom it SA di togliere il suo CSC ai clienti di Suissephone Communications Sàrl, entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della sentenza, e di attribuire loro il CSC di Suissephone Communications Sàrl.


35.
Decisione UFCOM del 21 agosto 2009 nella causa Einzelnummerninhaberin A. _____ AG
È suggerito ai consumatori (annuncio nei media, pagine Internet) di mettersi in contatto con il o la partner desiderato/a chiamando il numero attribuito individualmente (0901 xxxxxx) della titolare. La titolare cerca di mantenere in linea il più a lungo possibile i chiamanti, comunicando loro che essi saranno presto messi in contatto con il o la partner desiderato/a. Sia il collegamento telefonico non avviene per niente, sia quando il collegamento sta per avvenire, la comunicazione è all'improvviso interrotta, quando il numero di telefono privato deve essere scambiato. Inoltre, i chiamanti sono costantemente incoraggiati a richiamare i numeri attribuiti individualmente della titolare.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è arrivata alla conclusione che la pratica commerciale della titolare, nell'ambito dell'uso e della gestione dei suoi numeri attribuiti individualmente 0901, viola gli art. 2 e 3 lit. b, h e i LCSl.

Revoca di tutti i numeri attribuiti individualmente 0901 della titolare in quanto esistono sospetti che la titolare li utilizza a scopo o in modo illecito (cfr. art. 24g cpv. 2 ORAT) e per violazione del diritto applicabile (cfr. art. 11 cpv. 1 lit. b ORAT), in particolare l'inosservanza dei limiti massimi dei prezzi secondo l'art. 39 OST.

Il TAF ha confermato con decisione del 20 novembre 2009 la revoca dei numeri attribuiti individualmente.


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Decisioni della ComCom

Nel settore delle telecomunicazioni certe decisioni sono di competenza della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom). Esse sono regolarmente pubblicate su Internet:


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