Ufficio federale delle comunicazioni

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Pubblicità telefonica

Ne avete abbastanza, la sera, di ricevere telefonate in cui vi viene proposto di cambiare operatore, sottoscrivere una nuova assicurazione o comprare svariati prodotti? Adottando determinate misure, è possibile ridurre considerevolmente la frequenza delle comunicazioni pubblicitarie. Tuttavia in Svizzera non vi è modo di contrastare sistematicamente ogni forma di pubblicità telefonica.

Nel nostro Paese, le aziende possono ricorrere alla vendita per telefono per proporre ai cittadini beni e servizi diversi. Tale sistema comporta comunque l'osservanza di regole ben precise.

Asterisco nell'elenco telefonico

Gli abbonati al servizio telefonico hanno la possibilità di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere comunicazioni pubblicitarie. È sufficiente chiedere al vostro operatore di aggiungere un asterisco accanto al vostro nome nell'elenco.

L'aggiunta dell'asterisco accanto al nome dell'abbonato deriva dall'applicazione dell'articolo 88 capoverso 1 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) secondo cui "i clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta".

Dal 1° aprile 2012 vige l'articolo 3 lettera u della legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl): "Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta".

Chiamate pubblicitarie nonostante la presenza dell'asterisco

Le aziende che praticano la vendita telefonica si procurano i numeri di telefono degli abbonati in vari modi.

  • Conservano i dati forniti dal cliente all'acquisto di un prodotto o per partecipare a un concorso.
  • Acquistano liste di dati con caratteristiche specifiche dai cosiddetti commercianti di indirizzi, società specializzate nel commercio professionale di indirizzi (raccolta di dati attraverso l'organizzazione di concorsi o acquisto di intere banche dati di altre aziende).
  • Utilizzano apparecchi che compongono numeri su base aleatoria.

Le aziende dovrebbero tuttavia regolarmente verificare che le persone da contattare non abbiano fatto aggiungere l'asterisco accanto alla loro iscrizione nell'elenco. Purtroppo ciò non sempre avviene. Queste aziende, infatti, non ricavano le informazioni relative agli utenti unicamente dall'elenco, tanto più che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono rifiutarsi di trasmettere i dati relativi ai propri abbonati a imprese che li utilizzerebbero a fini puramente commerciali.

Effettuare chiamate pubblicitarie a persone che non hanno l'asterisco accanto al proprio nome è in linea di principio autorizzato, è invece fondamentalmente vietato effettuare le stesse chiamate a coloro che dispongono dell'asterisco. Anche in presenza dell'asterisco fanno però eccezione: le chiamate pubblicitarie da parte del proprio fornitore di servizi telefonici e le chiamate pubblicitarie che voi stessi avete sollecitato (se però al momento della chiamata dite che non desiderate essere ricontattato/a l'azienda non può più appellarsi al vostro desiderio di contatto).

Per le chiamate pubblicitarie vigono inoltre le seguenti disposizioni:

  • un'azienda non ha il diritto di automatizzare completamente il processo di vendita. Una volta stabilita, la conversazione deve sempre essere svolta da una persona, altrimenti vigono le regole per la pubblicità di massa automatizzata. Trovate informazioni al riguardo nella nostra scheda informativa "Spam - Spamming - Spammer";
  • avete il diritto di esigere che il vostro numero venga tolto dalla lista di abbonati di cui dispone l'azienda;
  • le operazioni di vendita per telefono devono essere conformi alle prescrizioni legali, inerenti in modo particolare alla protezione della personalità sancita dal Codice civile svizzero (art. 28 e segg. CC), dalla legge federale sulla protezione dei dati (art. 8 e 12 LPD) e dalla legge federale contro la concorrenza sleale (art. 3 lett. u LCSI). Ad oggi, non risulta che un Tribunale abbia emesso sentenze in cui sono state riconosciute lesioni della personalità correlate alla vendita telefonica.
  • Contrariamente alle chiamate pubblicitarie, vietate per coloro che dispongono dell'asterisco accanto al proprio nome ("opt-out"), la pubblicità di massa automatizzata è fondamentalmente vietata e può essere inviata esclusivamente se il destinatario ha dato il suo esplicito consenso ("opt-in").

Misure da adottare

Benché non vi sia modo di proteggersi completamente da questo genere di pratiche, è possibile adottare una serie di misure che consentono di limitare il numero di telefonate commerciali.

  • Chiedete al vostro operatore telefonico di far aggiungere l'asterisco accanto al vostro nome nell'elenco.
  • Se non figurate nell'elenco telefonico, potete comunque far registrare il vostro numero telefonico nella cosiddetta lista Robinson dell'Associazione svizzera di direct marketing, Casella postale 616, 8501 Frauenfeld.
  • Non lasciatevi coinvolgere in una discussione contro la vostra volontà, dite gentilmente "no" a chi vi chiama per scopi pubblicitari e terminate la conversazione se non desiderate telefonare.
  • Chiedete all'azienda che vi contatta di stralciare il vostro nome dalla lista di indirizzi in suo possesso.
  • Prestate attenzione alle condizioni generali quando fornite i vostri dati all'acquisto di un prodotto o per partecipare a un concorso. Esse infatti contengono generalmente una clausola che dà diritto all'azienda di utilizzare le informazioni che vi concernono, di trasmetterle ai suoi partner commerciali e, in alcuni casi, perfino di venderle a società specializzate. Se non concordate con questa clausola dite al vostro partner contrattuale che desiderate annullarla. È sempre possibile contrattare sulle condizioni generali di vendita.
  • Alcuni operatori offrono la possibilità di bloccare sistematicamente le chiamate provenienti da numeri anonimi, spesso utilizzati dalle aziende che praticano la pubblicità telefonica. Tuttavia, ciò significa che non potrete più ricevere nemmeno le telefonate da cellulari con numero anonimo.
  • Gli editori di elenchi d'indirizzi, ad esempio Swisscom Directories,  offrono ai propri clienti diverse opzioni per la pubblicazione dell'iscrizione (p.es. online, su formato cartaceo o entrambi). Se desiderate modificare la configurazione dei vostri dati, vi consigliamo di rivolgervi direttamente agli editori.
  • Se un'azienda vi chiama nonostante abbiate l'asterisco (*) accanto al vostro nome può trattarsi di concorrenza sleale. Se vi sentite molestati potete presentare querela presso la polizia. Nella misura in cui è conosciuta l'identità del chiamante, potete comunicare il vostro caso anche alla Commissione svizzera per la lealtà. Quest'ultima, che riunisce in modo paritetico consumatori, operatori dei media e aziende pubblicitarie, esercita un autocontrollo e s'impegna nella lotta contro la concorrenza sleale. Per le segnalazioni relative alla pubblicità telefonica indesiderata chiede un contributo amministrativo di 50 franchi.

Avete inoltre la possibilità di adire le vie legali: per quanto riguarda la concorrenza sleale, i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida.
Potete rivolgervi anche alle organizzazioni di protezione dei consumatori.


Contatta la persona competente
Aggiornato l'ultima volta il: 01.04.2012

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