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Un apparecchio di telecomunicazione è sempre conforme anche quando le norme tecniche sono cambiate? Non tutti gli operatori del mercato sembrano conoscere la risposta, come emerge dai controlli effettuati dall'UFCOM. Per dissipare ogni dubbio, l'Ufficio ha rivisto la propria ordinanza sugli impianti di telecomunicazione. La nuova versione è entrata in vigore il 1° maggio 2011.
Lucio Cocciantelli, divisione Sorveglianza e concessioni di radiocomunicazione
Prima di essere immessi in commercio e utilizzati all'interno della Svizzera, gli apparecchi di telecomunicazione devono superare una procedura di valutazione della conformità che garantisce il rispetto delle esigenze fondamentali in vigore. Tali esigenze sono concretizzate in apposite norme tecniche, la cui osservanza permette automaticamente di presupporre la conformità dell'apparecchio in questione, senza ricorrere all'intervento di terzi. Ma in caso di adozione di una nuova norma, quali sono le conseguenze? Il sistema attuale è in uso da oltre dieci anni ed è armonizzato con la prassi (o regolamentazione) europea, tuttavia l'esperienza fatta nell'ambito della sorveglianza del mercato ci dice che una parte degli operatori del mercato non lo conoscono ancora. Per fare chiarezza, l'UFCOM ha pertanto rivisto la propria ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OOIT), precisando le conseguenze legate all'introduzione di una nuova norma. La revisione è entrata in vigore il 1° maggio 2011.
La lista delle norme tecniche dell'UFCOM il cui rispetto permette di presupporre la conformità di un apparecchio di telecomunicazione si basa sulla lista delle norme armonizzate pubblicata dall'Unione europea (Ue). In quest'ultima è riportata anche la data a partire dalla quale la norma sostituita cessa di dare luogo ad una presunzione di conformità e, di conseguenza, il momento a partire dal quale non si può più presupporre la conformità di un apparecchio disciplinato da tale norma. Per evitare differenze con il mercato europeo, le date di inizio e fine della presunzione di conformità coincidono con quelle fissate dall'Ue. Qualora, in casi eccezionali, non venga fissata la data della scadenza, si applica il termine di un anno a partire dalla pubblicazione dell'informazione.
In Svizzera, come nell'Ue, le norme vengono periodicamente riviste in funzione dello stato della tecnica. In caso di sostituzione di una norma, gli apparecchi che fino a quel momento si presupponevano conformi sulla base di quest'ultima dovranno anch'essi essere riesaminati. Gli operatori del mercato devono sempre garantire che all'immissione in commercio gli apparecchi da essi offerti sono conformi ai esigenze fondamentali in vigore.
Quando una norma tecnica viene sostituita non si può più presupporre che gli apparecchi di telecomunicazione da essa fino a quel momento disciplinati siano ancora conformi, e le conseguenze che ne derivano possono variare a seconda del caso.
I prodotti già presenti in territorio svizzero alla scadenza prevista (nelle vetrine e nei magazzini dei distributori, nei magazzini degli importatori) possono ancora essere venduti, in linea generale, a meno che non comportino un importante rischio di interferenze. In un simile caso straordinario, l'UFCOM informerà gli operatori del mercato.
Se un produttore desidera continuare a produrre e vendere apparecchi di telecomunicazione anche dopo la scadenza della suddetta presunzione di conformità, dovrà valutare nuovamente la conformità di tali apparecchi. Potrà scegliere tra tre procedure:
| Norme tecniche? Se un apparecchio di telecomunicazione rispetta le norme tecniche pubblicate dall'UFCOM si presuppone automaticamente che esso sia conforme ai esigenze fondamentali in vigore. Nell'Ue queste norme - denominate "norme armonizzate" - sono elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI). Applicandole il produttore si avvale di una procedura di valutazione della conformità semplificata e rapida. Nel rispetto degli accordi bilaterali e per garantire una corrispondenza tra la legislazione svizzera e quella europea, la Svizzera riprende la lista pubblicata dall'Ue. |
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