Ufficio federale delle comunicazioni

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SSR e emittenti private concessionarie

In futuro le emittenti televisive regionali con partecipazione al canone avranno la possibilità di diffondere il loro programma in tutta la Svizzera. Finora, infatti, potevano andare in onda esclusivamente nella propria zona di copertura. Inoltre, grazie al sottotitolaggio dei programmi informativi, anche gli audiolesi potranno beneficiare del servizio pubblico regionale.

La procedura di rilascio delle concessioni diventa più semplice: prima dell'assegnazione non bisogna più verificare se la posizione di un'emittente radiofonica o televisiva nel paesaggio mediatico svizzero minaccia la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Per garantire la pluralità, vi sono sempre ancora strumenti efficaci quali il numero limitato di concessioni per azienda mediatica e le misure contro la concentrazione dei media. Per non ostacolare la digitalizzazione, dovrebbero comunque essere previste concessioni supplementari qualora i programmi fossero diffusi con l'ausilio di nuove tecnologie.

I contributi redazionali della SSR pubblicati su Internet saranno d'ora in avanti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e non più dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).


Novità proposte dalla nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV)

Diffusione illimitata per le emittenti radiotelevisive concessionarie

  • Le televisioni regionali titolari di una concessione potranno oramai mandare in onda le loro trasmissioni oltre la propria zona di copertura. I programmi televisivi regionali possono quindi essere diffusi anche via Internet. Vengono così eliminati gli svantaggi concorrenziali rispetto alle emittenti televisive senza concessione, che già ora possono diffondere i loro programmi in tutta la Svizzera. 
  • Le televisioni regionali dovranno sottotitolare le loro principali trasmissioni informative per renderle accessibili agli audiolesi. Le spese sono interamente coperte dal canone radiotelevisivo.

 Procedura di rilascio delle concessioni più semplice

  • Finora le concessioni radiotelevisive locali e regionali potevano essere rilasciate solo se non minacciavano la pluralità delle opinioni e dell'offerta. D'ora in poi non sarà più necessario effettuare questo tipo di controllo prima del rilascio. Ciò permetterà di semplificare e accelerare considerevolmente la procedura per l'ottenimento di una concessione radiotelevisiva.
    La questione della concentrazione dei mezzi di comunicazione continua comunque a rivestire un ruolo centrale: nel caso in cui vengano presentate diverse candidature sostanzialmente equivalenti, si vedrà attribuire la concessione l'emittente che meglio contribuisce ad accrescere la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Il DATEC ha inoltre la possibilità di verificare in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuto concessionamento, se esiste una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta, nonché di adottare le misure del caso qualora ciò si rivelasse necessario.

 Introduzione facilitata di nuove tecnologie

  • Attualmente, le imprese già titolari di due concessioni di radiocomunicazione e due concessioni di telecomunicazione non possono più ottenerne altre. Allo scopo di non ostacolare l'impiego di modalità di diffusione digitali, in futuro sarà possibile ottenere più concessioni qualora i rispettivi programmi vengano diffusi tramite tecnologie nuove, come ad esempio il DAB+.

Unificazione delle competenze nel settore della vigilanza

  • In futuro, oltre ai contributi redazionali diffusi nel quadro dei programmi radiofonici e televisivi della SSR, l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) giudicherà anche l'offerta su Internet. Come in passato, l'AIRR continuerà a pronunciarsi su ricorso. La vigilanza sull'offerta online era sin qui esercitata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
  • Vengono fissate le esigenze minime che i contenuti devono rispettare (ad es. principio dell'oggettività) e il periodo di conservazione dei vari contributi. Si precisa inoltre quali fattispecie possono essere oggetto di una procedura di reclamo rispettivamente di ricorso (presso l'organo di mediazione o l'autorità indipendente di ricorso): solo i contenuti creati dalla redazione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi della legislazione radiotelevisiva, contrariamente ai contenuti realizzati dagli utenti (ad es. commenti relativi a una pagina web SSR).

Canone generalizzato destinato al finanziamento della radio e della televisione

  • In linea di principio, il nuovo sistema di finanziamento dei programmi radiotelevisivi chiama in causa tutte le economie domestiche. Così facendo l'importo dovuto risulta inferiore. Anche perché non si porrà più il problema del disavanzo causato da ascoltatori e telespettatori pirata. Sono invece esonerati dal canone i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS e all'AI.
  • Il sistema sin qui in vigore non permetteva di versare a radio e tv private l'integralità della quota di canone cui avevano diritto. Il ritardo nelle procedure di rilascio delle concessioni spiega in parte questa situazione. Le risorse in eccedenza pari a circa 69 milioni di franchi dovranno pertanto essere riversate a chi paga il canone sotto forma di abbuono sulla prima fattura. Questa misura sarà attuata non appena la nuova LRTV entrerà in vigore. 

La LRTV oggi e domani

Servizio pubblico

 OggiDomani
Diffusione di programmi televisiviNella zona di copertura regionaleIn tutta la Svizzera
Persone audioleseNessun adeguamento delle trasmissioni per gli audiolesiSottotitolaggio delle principali trasmissioni informative (prima messa in onda)

Pluralità dei media

 OggiDomani
Pluralità delle opinioni e dell'offertaDeve essere garantita prima del rilascio della concessioneNon deve più essere verificata prima del rilascio della concessione - viene garantita in un secondo tempo
Numero di concessioni per ogni impresa mediaticaUn massimo di due concessioni radiofoniche e due concessioni televisiveDue concessioni radiofoniche e due concessioni televisive. Concessioni supplementari possibili se il programma è trasmesso attraverso nuove modalità di diffusione

Competenze nel settore della vigilanza

 OggiDomani
Vigilanza sui contributi redazionali della SSR

Contributi redazionali su Internet: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Contributi redazionali nei programmi radiotelevisivi: Autorità indipendente di ricorso (AIRR)

Convergenza delle competenze: contributi redazionali nei programmi radiotelevisivi e su Internet: Autorità indipendente di ricorso (AIRR)

Canone di ricezione / Canone radiotelevisivo

 OggiDomani
Importo del canone462 franchi l'anno per radio e televisione

Canone radiotelevisivo meno elevato

Eccedente proveniente dal canone di ricezioneNessuna destinazione particolare

Rimborso a chi paga il canone

Nel definire l'importo del canone si tiene conto dell'importo rimanente

Ritornare alla pagina precedente Revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV); Pareri raccolti nell'ambito della procedura di consultazione

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Aggiornato l'ultima volta il: 09.05.2012

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