Novità nel settore degli impianti di telecomunicazione
Dal 15 maggio 2008, le condizioni d'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in Svizzera sono identiche a quelle in vigore negli stati membri della Comunità europea. Infatti, le ultime due divergenze svizzere sono scomparse: riguardano gli impianti il cui esercizio è vietato in Svizzera, ma che d'ora in poi possono comunque esservi venduti, e gli impianti destinati ai radioamatori. Inoltre, l'informazione per l'utente è rafforzata.
Questi cambiamenti sono stati decisi il 16 aprile 2008 dal Consiglio federale, compiendo così un ulteriore passo nella soppressione delle divergenze tra la legislazione svizzera e della Comunità europea nell'ambito dell'applicazione nel nostro Paese del cosiddetto principio del "Cassis de Dijon".
Impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato in Svizzera
Come è già il caso nei paesi della Comunità europea, è ormai possibile vendere in Svizzera impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato. Ogni impianto di radiocomunicazione, che sia o no utilizzabile in Svizzera deve rispettare tutte le condizioni d'immissione in commercio. Le esigenze applicabili in materia di esercizio restano invariate.
La responsabilità del rispetto delle condizioni d'immissione in commercio spetta ai fabbricanti ed alla catena di distribuzione (importatori, grossisti, venditori, ...). L'utente è da parte sua responsabile di esercitare il suo impianto nel rispetto del quadro legale. È responsabilità del fabbricante e della catena di distribuzione fornire tutte le informazioni utili e necessarie all'utente in modo tale che quest’ultimo possa sfruttare il suo impianto correttamente e senza commettere infrazioni.
Rafforzamento delle esigenze in materia dell’informazione per l’utente
Affinché l'utente non sia lasciato a sé stesso, le esigenze in materia di contrassegno e d'informazione sono state rafforzate. La loro entrata in vigore è stata scaglionata per permettere la messa in conformità degli impianti di telecomunicazione già presenti sul mercato. Si tratta di:
Informazioni supplementari per l'utente
Dal 15 maggio 2008, le informazioni allegate ad un impianto di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato in Svizzera devono chiaramente indicarlo all'utente.
Contrassegno degli impianti di radiocomunicazione
Dal 15 maggio 2008, ogni impianto di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato in Svizzera deve essere contrassegnato con l'identificatore di categoria.
Introduzione di un contrassegno di conformità
Il contrassegno di ogni impianto di telecomunicazione dovrà essere completato con il contrassegno di conformità seguente al più tardi il 1° maggio 2009:
Siccome questo contrassegno è valido soltanto per la Svizzera, il contrassegno di conformità applicabile agli impianti di telecomunicazione immessi in commercio nella Comunità europea potrà essere utilizzato in alternativa:
Con l'apposizione del contrassegno di conformità, il fabbricante dichiara che l'impianto è conforme alle disposizioni legali in materia d'immissione in commercio per gli impianti di telecomunicazione.
Questo contrassegno di conformità può essere completato se necessario dal numero d'identificazione a 4 cifre dell'organismo che ha partecipato alla valutazione della conformità e con l'identificatore di categoria.
Informazioni supplementari sull'imballaggio
Il contrassegno di conformità, e se necessario il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità e l'identificatore di categoria devono essere affissi al più tardi il 1° maggio 2009 sull'imballaggio di ogni impianto di telecomunicazione.
Vendita per Internet, corrispondenza, ecc.
Dal 15 maggio 2008, le informazioni che accompagnano l'offerta di un impianto via Internet, per corrispondenza o con un metodo di vendita simile, devono se del caso, chiaramente segnalare se il suo esercizio è vietato o se ci sono eventuali restrizioni d'esercizio come necessità di avere una concessione, esercizio limitato all'interno degli edifici, ecc.
Identificatore di categoria
L'identificatore di categoria è un simbolo grafico destinato a segnalare che l'esercizio dell'impianto di radiocomunicazione sul quale è affisso è sottoposto a restrizioni (necessità di avere una concessione, esercizio limitato all'interno di edifici, ecc.) o che è vietato.
Come si potrà riconoscere un impianto che non può essere esercitato?
Sarà possibile identificare un impianto il cui esercizio è vietato in Svizzera sulla base delle indicazioni seguenti:
Nelle informazioni per l'utente
Informazione scritta, ad esempio : "Questo impianto non può essere esercitato in Svizzera".
Su Internet e per corrispondenza
Informazione sul sito Internet o nel catalogo che l'impianto non può essere esercitato in Svizzera.
Queste indicazioni dovranno essere completate al più tardi il 1° maggio 2009:
Sull'imballaggio
Assenza dell'informazione che l'impianto può essere esercitato in Svizzera e presenza dell'uno dei due contrassegni seguenti:
Impianti di radiocomunicazione destinati ai radioamatori
Gli impianti di radiocomunicazione destinati ai radioamatori non devono più essere bloccati sulle frequenze radioamatori a partire da 30 MHz. Ciò significa che ormai possono coprire tutte le frequenze. Le condizioni di consegna come pure quelle di esercizio non sono invece cambiate. Infatti, come prima, questi impianti potranno essere consegnati soltanto a radioamatori contro presentazione della loro concessione. D'altra parte, il loro esercizio rimane esclusivamente limitato alle frequenze radioamatori. Non devono essere esercitati su altre frequenze come ad esempio le frequenze per uso professionale (PMR).
Apparecchi programmabili
Ormai, l'utente che avrà programmato, avrà fatto programmare per suo conto o avrà selezionato frequenze (mediante una modifica materiale o software, tramite memorizzazione, ecc.) per le quali egli non ha una concessione valida commetterà un'infrazione. Ad esempio la memorizzazione di frequenze destinate alla polizia in un apparecchio radioamatore aperto alla banda costituirà una violazione delle disposizioni legali.
Il principio del "Cassis de Dijon"
In virtù del principio affermato nella sentenza "Cassis de Dijon", tutti i prodotti fabbricati in uno Stato membro della Comunità europea (CE), nel rispetto delle norme vigenti in detto Paese, possono essere esportati in qualsiasi altro Stato CE. Non sono ammesse restrizioni, se non per motivi di interesse pubblico preponderante, quali ad esempio la tutela della salute, dell'ambiente o dei consumatori.
In questo contesto, il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale aveva preso posizione a proposito delle differenze con il diritto europeo e in quella stessa occasione aveva incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di adattare opportunamente le relative basi giuridiche nazionali.