Pubblicità

Dichiarazione della pubblicità

In televisione

La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite un particolare segnale ottico che deve contenere la dicitura "pubblicità".

Spot singoli: In presenza di spot pubblicitari televisivi brevi (max. 10 secondi) e diffusi isolatamente, si può eccezionalmente rinunciare a segnalare l'inizio e la fine della pubblicità, purché tali messaggi siano resi costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura "pubblicità".

Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura "pubblicità", oltre che per mezzo del segnale ottico (segnale di separazione tra pubblicità e programma all'inizio e alla fine).

Alla radio

La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite un particolare segnale acustico.

Le trasmissioni pubblicitarie di lunga durata (durano più di 60 secondi) che costituiscono un’unità a sé stante devono presentare un carattere pubblicitario chiaramente identificabile, oltre che al seg-nale acustico (segnale di separazione tra pubblicità e programma all’inizio e alla fine).

art. 9 cpv. 1 LRTV
art. 12 cpv. 1– 3 ORTV

 

Durata della pubblicità

La durata giornaliera ammessa varia a seconda della forma di pubblicità e della categoria dell'emittente.

  Emittenti
radiotelevisive
concessionarie
(senza SSR)

 

Emittenti
radiotelevisive
senza concessione

 

Spot pubblicitari 12 minuti all'ora Durata libera
Forme pubblicitarie di lunga durata (trasmissioni di televendita, programmi di televendita, publireportage) Durata libera Durata libera
Pubblicità a schermo ripartito (durante la diffusione del programma redazionale) 12 minuti all'ora Durata libera
Pubblicità interattiva (visualizzazione del simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo) 12 minuti all'ora Durata libera
Pubblicità virtuale (sostituire le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione) Durata libera Durata libera

La limitazione temporale di 12 minuti all'ora si riferisce a un'ora d'orologio (ad es. ore 13.00–14.00).

art. 11 LRTV
art. 13–15 ORTV
art. 19 ORTV

Per programmi televisivi che possono essere captati all'estero si applica l'articolo 12 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405). Si applica in particolare la limitazione temporale di 12 minuti all'ora.

Per la SSR vigono disposizioni particolari:

art. 22 cpv. 2–4 ORTV

Interruzione pubblicitaria

La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi.

  Emittenti radiotelevisive concessionarie (senza SSR) Emittenti radiotelevisive senza concessione
Lungometraggi cinematografici, telefilm (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), notiziari, trasmissioni di attualità politica un'interruzione per ogni periodo di programma di almeno 30 minuti senza restrizioni
Trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi
religiosi
vietato vietato
Altre trasmissioni (ad es. serie, seriali e documentari) senza restrizioni senza restrizioni

art. 11 Abs. 1 LRTV
art. 18 ORTV

Per programmi televisivi che possono essere captati all’estero si applica l'articolo 14 della CETT. I lungometraggi cinematografici e i telefilm possono essere interrotti soltanto se durano oltre 45 minuti.

Per la SSR vigono disposizioni particolari:

art. 22 cpv. 1 e 1bis ORTV

Il principio dell'espressione al lordo (ossia la durata complessiva della trasmissione comprese le interruzioni pubblicitarie) costituisce la base per il calcolo del numero di interruzioni pubblicitarie consentite in una trasmissione.

Interruzione pubblicitaria

Pubblicità per le bevande alcoliche

alcol

È vietato pubblicizzare bevande alcoliche che soggiacciono alla legge sull'alcool, ovvero:

  • distillati, ottenuti in linea di massima attraverso la distillazione (ad es. bevande spiritose, acquaviti),
  • prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione e con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume se si tratta di di vini naturali di uve fresche,
  • prodotti che, oltre ad altre sostanze, contengono distillati (ad es. alcopop, longdrink).

art. 10 cpv. 1 lett. b LRTV

Informazioni supplementari si trovano sul sito web dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD):
AFD: Pubblicità per bevande spiritose

È autorizzata la pubblicità per bevande che non soggiacciono alla legge sull'alcool, nella misura in cui sono rispettate le seguenti disposizioni speciali volte a tutelare la salute e i giovani.

Non soggiacciono alla legge sull'alcool:

Ad esempio bevande come birra, vino e sidro (prodotti classici della fermentazione)

La pubblicità per queste bevande deve rispettare le seguenti disposizioni:

  • non deve indirizzarsi espressamente ai minorenni, non deve associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
  • associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
  • non deve mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
  • non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali;
  • non deve incitare al consumo smodato di bevande alcoliche o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione.
  • non deve sottolineare il tenore alcolico;
  • nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti. Per trasmissioni che si rivolgono principalmente a bambini o adolescenti s'intendono soprattutto i classici format per bambini e giovani come ad es. i cartoni animati. Le trasmissioni sportive rientrano in questa categoria se si tratta ad es. di sport alla moda che interessano principalmente un pubblico molto giovane;
  • le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.

art. 10 cpv. 1, lett. b LRTV
art. 16 cpv. 1–3, ORTV

Pubblicità per gli agenti terapeutici

pill

Dal 1° gennaio 2019, la legislazione sugli agenti terapeutici distingue solo quattro differenti categorie di dispensazione nel campo dei medicamenti:

La pubblicità per analgesici, sonniferi, sedativi, lassativi nonché anoressigeni deve essere sottoposta a Swissmedic per approvazione prima della presentazione, se l'informazione relativa al medicamento menziona un potenziale di abuso o di dipendenza (art. 23 cpv. 1 OPuM).

Tutti gli altri spot pubblicitari non devono più essere sottoposti a Swissmedic per l'approvazione prima della trasmissione.

Inoltre, sono vietate le offerte di vendita per gli agenti terapeutici e le cure mediche. Altre disposizioni in materia di pubblicità sono contenute nella legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) e nell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM; RS 812.212.5). (cfr. Checklist di Swissmedic [in tedesco]) 

art. 10 cpv. 2 lett. a e b LRTV
art. 31 segg. LATer
art. 14–25 OPuM

Categoria di dispensazione

Categoria di dispensazione A e B

Per medicamenti soggetti a prescrizione medica la pubblicità è vietata.

Categoria di dispensazione D*

Per medicamenti per la cui assunzione è necessaria la consulenza di uno specialista, la pubblicità è in linea di massima ammessa. Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • il nome del preparato (marca) e il nome del titolare dell'omologazione;
  • al minimo un'indicazione o una possibilità di impiego;
  • negli spot pubblicitari televisivi per i medicamenti accompagnati da un foglietto illustrativo: alla fine deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: "È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo".  Tale avvertenza deve essere ben leggibile su uno sfondo neutro e la scritta in stampatello deve essere grande almeno un terzo dell'intera immagine e contemporaneamente pronunciata in modo ben comprensibile. Nella pubblicità muta è sufficiente la visualizzazione della dicitura;
  • negli spot pubblicitari televisivi per i medicamenti senza foglietto illustrativo: alla fine deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: "È un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere i dati riportati sull'imballaggio". Tale avvertenza deve essere ben leggibile su uno sfondo neutro e la scritta in stampatello deve essere grande almeno un terzo dell'intera immagine e contemporaneamente pronunciata in modo ben comprensibile. Nella pubblicità muta è sufficiente la visualizzazione della dicitura;
  • negli spot radiofonici per i medicamenti accompagnati da un foglietto illustrativo: alla fine deve essere inserita l'avvertenza seguente: "… [nome del preparato] è un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo". Tale avvertenza deve essere pronunciata in modo ben comprensibile;
  • negli spot radiofonici per i medicamenti senza foglietto illustrativo: alla fine deve essere inserita l'avvertenza: "[nome del preparato] è un medicamento omologato. Rivolgersi allo specialista e leggere i dati riportati sull'imballaggio". Tale avvertenza deve essere pronunciata in modo ben comprensibile.

Categoria di dispensazione E

Per i medicamenti in vendita libera la pubblicità è autorizzata.

*La categoria di dispensazione C è soppressa gradualmente. Fintanto che sul mercato ci sono ancora medicamenti della categoria C, per questi vigono le disposizioni pubblicitarie della categoria D.

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