Contrassegno degli impianti
Ogni impianto di radiocomunicazione che viene offerto o immesso in commercio deve essere accompagnato dalle indicazioni seguenti:
- il tipo, il lotto, il numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un'identificazione univoca;
- il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato;
- se del caso, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'importatore, nonché l'indirizzo postale al quale può essere contattato se il fabbricante non ha sede in Svizzera, nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull'imballaggio dell'impianto o in un documento di accompagnamento);
- il marchio di conformità;
- se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità.
Queste indicazioni devono essere apposte in modo durevole e facilmente visibile.
Con l'apposizione del contrassegno di conformità, il fabbricante dichiara che l'impianto è conforme alle disposizioni legali in materia d'immissione in commercio per gli impianti di radiocomunicazione.
Il contrassegno di conformità seguente deve essere apposto sull'impianto di radiocomunicazione:
Le lettere "CH" devono avere un'altezza di almeno 5mm. In caso di riduzione o di ingrandimento del contrassegno di conformità, vanno rispettate le sue proporzioni.
Siccome questo contrassegno è valido soltanto per la Svizzera, il contrassegno di conformità applicabile agli impianti di radiocomunicazione immessi in commercio nella Comunità europea potrà essere utilizzato in alternativa:
Contrassegno di conformità definito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/200837. L'illustrazione ha carattere informativo. Deve avere un'altezza di almeno 5mm. In caso di riduzione o di ingrandimento del contrassegno di conformità, vanno rispettate le sue proporzioni.