Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve permettere la valutazione della conformità dell'apparecchio ai requisiti essenziali e dimostrare la conformità dell'apparecchio a detti requisiti. Il fabbricante allestisce la documentazione tecnica prima dell'immissione in commercio dell'apparecchio e la tiene aggiornata. Essa copre la progettazione, la produzione e il funzionamento dell'apparecchio. In base alla procedura seguita, è auspicabile che il fabbricante vi includa anche un'analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.

La documentazione tecnica deve contenere:

  • una descrizione generale dell'apparecchio;
  • i disegni di progettazione e produzione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
  • le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchio;
  • un elenco delle norme tecniche di cui all'articolo 5, applicate interamente o solo in parte, e in caso di mancata applicazione di tali norme, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate; in caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all'articolo 5, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
  • i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli effettuati, ecc.;
  • un'analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi, se il fabbricante applica la procedura conformemente al modulo B (all. 3);
  • le relazioni sulle prove effettuate.

Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, l'UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.Il fabbricante, il suo mandatario, o nel caso in cui nessuno dei due risiede in Svizzera, l'importatore, devono poter presentare una copia della documentazione tecnica su richiesta dell'UFCOM entro un termine ragionevole (normalmente di 10 giorni). Questa documentazione deve essere conservata durante dieci anni a decorrere dalla data dell'immissione in commercio dell'apparecchio.

In caso di immissione in commercio di serie di apparecchi, il termine decorre dalla data dell'immissione in commercio dell'ultimo esemplare della serie in questione.

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