Impianti di radiocomunicazione speciali impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

Gli impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e che non possono adempiere le esigenze usuali in materia di conformità e uso delle frequenze – anche chiamati "apparecchi elettronici speciali" dalle autorità – servono ad esempio alle autorità di perseguimento penale e di esecuzione per svolgere compiti particolari nell'ambito delle radiocomunicazioni, della soppressione radio e della sorveglianza delle telecomunicazioni via radio. Questo tipo di impianti può essere usato solo da determinate autorità. Le informazioni riportate qui di seguito si rivolgono ai produttori svizzeri ed esteri ma anche agli importatori e commercianti di questi impianti speciali, come pure alle autorità.

Maggior rischio di interferenze

A causa dell'uso particolare degli apparecchi elettronici speciali, non è possibile tener conto di tutti i principi della regolamentazione delle frequenze e della normalizzazione. Per lo spettro delle frequenze, tali apparecchi implicano quindi un rischio d'interferenza più forte o persino considerevole. L'UFCOM ha pertanto emanato disposizioni speciali in merito al loro accesso al mercato e al loro uso.
Il settore degli apparecchi elettronici speciali è regolamentato a livello nazionale: non esiste alcuna armonizzazione internazionale. Nell'UE, ad esempio, gli apparecchi elettronici speciali esulano dal campo di applicazione della direttiva europea RED; 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (articolo 1(3) RED). Pertanto, per tali apparecchi non esistono prescrizioni e norme unitarie.

Apparecchi elettronici speciali: accesso al mercato in 3 fasi

Fase 1: Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato svizzero

Gli attori del mercato (fabbricanti, importatori e commercianti) che offrono o intendono mettere a disposizione sul mercato svizzero apparecchi elettronici speciali omologati devono prima ricevere un'autorizzazione da parte dell'UFCOM, la quale va richiesta mediante l'apposito modulo. Tale autorizzazione è di norma rilasciata e recapitata entro due settimane. A tal fine, al richiedente viene fatturato un importo unico di 210 CHF. Su richiesta, l'UFCOM mette a disposizione delle autorità una lista degli attori del mercato che detengono una simile autorizzazione.

Fase 2: Dimostrazione di apparecchi elettronici speciali non omologati

Gli attori del mercato che desiderano fare una dimostrazione ai propri potenziali clienti circa il funzionamento di apparecchi elettronici speciali, possono ottenere un'autorizzazione presso l'UFCOM mediante l'apposito modulo (in base all'articolo 27a dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione [OIT]). La cerchia della clientela è limitata alle autorità ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4 OIT. L'autorizzazione rilasciata dall'UFCOM concerne un periodo e un raggio geografico limitato. La presenza di un dirigente tecnico ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS) garantisce che l'esercizio dell'apparecchio di radiocomunicazione oggetto della dimostrazione avvenga solo ad opera di uno specialista. Nell'autorizzazione sono inoltre riportate ulteriori condizioni, come ad esempio una lista dei partecipanti alla dimostrazione, nonché l'informazione dei partecipanti presenti circa il fatto che l'apparecchio oggetto della dimostrazione non può né essere offerto né venduto.

Fase 3: Omologazione di apparecchi elettronici speciali

I dispositivi che rientrano nella categoria degli apparecchi elettronici speciali potranno essere immessi sul mercato solo dopo essere stati omologati dall'UFCOM. Gli attori del mercato che sono in possesso di un'autorizzazione (dopo la fase 1) possono richiedere all'UFCOM, mediante l'apposito modulo, l'omologazione del proprio apparecchio di radiocomunicazione. In seguito, il richiedente inoltra la documentazione tecnica, in particolare le relazioni sulle prove effettuate sulla compatibilità elettromagnetica nonché sull'uso efficiente dello spettro delle frequenze. La metodologia e i valori soglia prescritti per le misurazioni di laboratorio ai sensi dell'articolo 17 OIT sono stabiliti nelle prescrizioni tecniche e amministrative (PTA5.2, PTA5.3, PTA5.4). L'invio della documentazione tecnica può avvenire per posta, e-mail (max. 5MB) o FTP (https://www.filetransfer.admin.ch/). Per motivi di sicurezza, l'accesso ad altre piattaforme è bloccato. Non appena l'UFCOM ha ricevuto e che il file è completo, un'omologazione viene di regola rilasciata entro 1-2 mesi. I costi fatturati dall'UFCOM per l'omologazione dell'attore di mercato sono stabiliti in base al dispendio lavorativo causato all'UFCOM dalla procedura di omologazione. L'esame della documentazione necessaria avviene al momento in cui essa è messa a disposizione dell'UFCOM e sulla base delle esigenze legali in vigore in tale momento.

Le tre fasi si rivolgono a produttori e importatori. I clienti finali, ossia le autorità svizzere legittimate all'uso, non devono necessariamente essere coinvolti. Le interazioni avvengono fra l'UFCOM e gli attori del mercato. Le fasi 1 e 3 sono obbligatorie, mentre la fase 2 è facoltativa.

Campo d'applicazione delle prescrizioni tecniche e amministrative (PTA)

PTA5.2: Impianti fissi disturbatori
Le PTA5.2 stabiliscono le disposizioni applicabili agli impianti fissi perturbatori. Questi impianti possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri, nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nonché nelle infrastrutture dell'esercito e dell'amministrazione militare. In questi luoghi non sono ammesse interferenze nel traffico radio al di fuori delle bande di frequenze da disturbare; ad eccezione di questi luoghi non è ammessa alcuna interferenza nello spettro delle frequenze.

PTA5.3: Impianti mobili disturbatori
Le PTA5.3 stabiliscono le disposizioni applicabili agli impianti mobili perturbatori. Queste PTA comprendono tutti gli impianti disturbatori che non soggiacciono alle PTA5.2.

PTA5.4: Impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione
Le PTA5.4 stabiliscono le disposizioni per gli impianti di radiocomunicazione non disturbatori e che, a causa del particolare scopo dell'esercizio dell'impianto, non possono adempiere alle esigenze di base dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT) e / o alle esigenze in materia di uso delle frequenze. Le PTA5.4 si applica però unicamente se sul mercato non vi sono impianti di radiocomunicazione conformi che adempiono lo stesso scopo.

Esempi di omologazione

In linea di principio, sono idonei a essere omologati, o necessitano di un'omologazione, gli impianti di radiocomunicazione che non possono adempiere alle esigenze di base e/o alle esigenze in materia di utilizzo dello spettro e che non possono essere sostituiti da impianti di radiocomunicazione conformi, ossia:

  • disturbatori di ogni sorta, IMSI Catcher, …;
  • impianti di radiocomunicazione su frequenze civili (designati come CIV, CIV/MIL nel PNAF), indipendentemente dal fatto che siano usati dall'esercito o dalle autorità civili;
  • impianti di radiocomunicazione su frequenze militari (designati come MIL nel PNAF), a condizione che siano usati da autorità civili.

Possono essere omologati, a determinate condizioni:

  • droni

Non possono essere omologati:

  • radar-droni

Non necessitano di un'omologazione:

  • impianti di radiocomunicazione che funzionano esclusivamente su frequenze militari (designati come MIL nel PNAF), a condizione che siano usati esclusivamente dall'esercito.

La lista di cui sopra non è esaustiva. L'esercizio di impianti di radiocomunicazione con potenze superiori a quanto stabilito nelle gamme di frequenze armonizzate europee non è possibile nemmeno con un'omologazione.

Autorizzazione per l'esercizio di apparecchi elettronici speciali

Se un'autorità svizzera legittimata desidera utilizzare apparecchi elettronici speciali omologati, deve ottenere un'autorizzazione dell'UFCOM mediante compilazione del relativo modulo. L'autorizzazione di esercizio è rilasciata generalmente entro un mese. In caso di autorizzazioni d'esercizio illimitate sono riscosse tasse annue ricorrenti.

Esportazione all'estero di apparecchi elettronici disturbatori

I disturbatori che sono offerti e venduti da attori svizzeri esclusivamente sul mercato estero sono esentati dall'obbligo di omologazione. Tuttavia, questi attori del mercato necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 OIT (v. fase 1) poiché altrimenti, con la fabbricazione, l'importazione, il possesso, la messa in servizio e l'installazione di disturbatori violerebbero l'articolo 32 capoverso b della legge sulle telecomunicazioni (LTC).

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

L'UFCOM non è responsabile degli aspetti disciplinati dalla legge sul materiale bellico (LMB) né dall'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB). Tuttavia, a titolo di completezza va menzionato che gli impianti che provocano interferenze rientrano anche nella categoria "KM 11" dell'OMB. Spetta agli attori del mercato e alle autorità ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4, garantire che tutte le attività in relazione con impianti che causano interferenze siano conformi alle disposizioni della LMB. L'autorità competente in materia è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).



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