Riduzione del canone radiotelevisivo

Biel/Bienne, 29.04.2015 - Dal 1° maggio 2015 il canone di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi non sarà più soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e passa dunque da 462 franchi a 451 franchi. Una conseguenza, questa, della decisione pubblicata oggi dal Tribunale federale. Attualmente, al canone di ricezione radiotelevisiva si applica l'IVA con un tasso del 2,5%. Le possibili ulteriori ripercussioni di questa decisione saranno oggetto di un'attenta analisi dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Da maggio 2015 l'importo della fattura per il canone di ricezione radiotelevisiva passa da 462 franchi a 451 franchi annui per le economie domestiche. Anche il canone per le imprese sarà ridotto del 2,5% (v. schema sotto). L'UFCOM e Billag applicano quindi con effetto immediato il contenuto della decisione presentata il 13 aprile 2015 dal Tribunale federale. Quest'ultimo ha deciso di modificare la prassi attuale e di non assimilare più il canone a una tassa di regalia sulla quale si può percepire l'IVA.

Ora l'UFCOM e l'AFC analizzeranno nel dettaglio le conseguenze della decisione pronunciata dal Tribunale federale.

La decisione non tocca in alcun modo la votazione popolare del 14 giugno 2015 sul referendum riguardante la revisione della legge sulla radiotelevisione. La revisione implica un'ulteriore riduzione dell'importo del canone radiotelevisivo per le economie domestiche a circa 400 franchi e l'esonero delle imprese con fatturato inferiore a 500'000 franchi. Essa prevede anche una modifica della legge sull'IVA, secondo cui l'IVA sarà applicata al canone radiotelevisivo. Se il popolo accetterà la revisione, il nuovo sistema entrerà in funzione nel 2018 o nel 2019.

Importo del canone da maggio 2015 e fino all'entrata in vigore di un nuovo sistema

Tipo di ricezione: CHF/anno (tariffa precedente)

- Ricezione radiotelevisiva privata (economie domestiche): 451.10 (462.40)
- Ricezione radiotelevisiva professionale o per l'utilizzo commerciale I: 597.50 (612.40)
- Ricezione radiotelevisiva commerciale II: 995.40 (1020.30)
- Ricezione radiotelevisiva commerciale III: 1374.20 (1408.60)

Modifica della prassi del Tribunale federale

Nella sua sentenza del 13 aprile 2015, il Tribunale federale ha deciso di modificare l'interpretazione in vigore fino a questo momento. Finora il canone per la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi era considerato una tassa di regalia. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il canone di ricezione non costituisce il corrispettivo di una prestazione fornita dalla Confederazione bensì una tassa riscossa dall'autorità governativa. Pertanto viene a mancare la caratteristica per essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Il Tribunale federale giunge a questo risultato basandosi sullo sviluppo avvenuto nel settore radiotelevisivo. In passato l'ambito delle poste e dei telegrafi era di competenza dalla Confederazione e l'esercizio di apparecchi radiofonici e televisivi sottostava all'obbligo di concessione. Il controvalore della tassa consisteva nella possibilità di ricevere le trasmissioni tramite un apparecchio radiofonico o televisivo. Ora il Tribunale federale constata che, considerato che il diritto alla ricezione ai sensi della Costituzione e della legge è comunque aperto a tutti, questo non può più essere considerato una "regalia statale" conferita dalla Confederazione a chi beneficia della ricezione. Pertanto il canone di ricezione non sottostà più alla tassa sul valore aggiunto.


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