Diritto di revoca semplificato in caso di preselezione indesiderata

Dal 1° gennaio 2016 i contratti di preselezione indesiderati possono essere revocati direttamente in applicazione del codice delle obbligazioni. Ciò migliorerà notevolmente la protezione dei consumatori.

Paul Andermatt e Markus König, Servizi di telecomunicazione e posta

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una modifica del codice delle obbligazioni svizzero (CO) in virtù della quale il diritto di revoca da un contratto concluso nel quadro di una vendita a domicilio si applica anche ai contratti stipulati per telefono e il termine di revoca passa da sette a 14 giorni. Il termine decorre dal momento in cui i clienti sono stati informati per iscritto e hanno preso atto del proprio diritto di revoca, che può essere esercitato indipendentemente dalla forma. Come sinora, questo diritto trova applicazione se la prestazione supera i 100 franchi (per i contratti di durata, in rapporto alla durata minima del contratto o al lasso di tempo fino alla prima scadenza ordinaria del termine di disdetta).

In questo modo possono ora essere revocati anche i contratti di preselezione telefonica, questo dovrebbe migliorare notevolmente la protezione dei consumatori in questo settore. Al fine di evitare eventuali interruzioni del servizio telefonico, i clienti che esercitano questo nuovo diritto di revoca devono richiedere una nuova offerta di preselezione presso il precedente o un altro fornitore. Se dovessero insorgere controversie legate alla revoca del contratto, ad esempio in relazione alla retribuzione di prestazioni già fornite, per la relativa composizione extragiudiziale è possibile rivolgersi all'organo di conciliazione per le telecomunicazioni (Ombudscom).

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