Attività di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2012)

Per garantire il rispetto del diritto delle telecomunicazioni, lo scorso anno l'UFCOM ha nuovamente condotto campagne e procedure di vigilanza che riguardavano soprattutto la raggiungibilità dei numeri d'emergenza tramite i servizi di telefonia VoIP, i doveri in relazione agli elenchi telefonici e ai contratti di telefonia mobile e il fenomeno dello slamming (attivazione di una preselezione senza l'accordo del cliente). Inoltre sono state avviate procedure nell'ambito degli elementi d'indirizzo – in particolare per i numeri di servizi a valore aggiunto – e la statistica delle telecomunicazioni 2010.

Paul Andermatt, Divisione Servizi di telecomunicazione

Nell'ambito di una campagna di vigilanza l'UFCOM ha verificato se i fornitori di telefonia VoIP (voce tramite protocollo Internet) garantiscono ai loro clienti l'accesso ai servizi d'emergenza (polizia, pompieri, ambulanza, ecc.). Dato che non aveva osservato i rispettivi doveri, nel 2011 era stata pronunciata una sanzione amministrativa di 10 000 franchi contro un fornitore. Nel 2012 è stato necessario emettere altre due sanzioni pari a 1 300 e 16 800 franchi. Una di queste decisioni è tutt'ora oggetto di ricorso presso il Tribunale federale amministrativo. Alla fine dell'anno scorso quattro decisioni erano ancora pendenti all'UFCOM. Nel caso di un fornitore sono risultate necessarie ulteriori inchieste preliminari. Nell'ambito di un'altra campagna di vigilanza nella primavera del 2012 è stato appurato tramite un sondaggio dettagliato presso tutti i fornitori di telefonia mobile se questi adempivano i loro doveri in relazione agli elenchi telefonici (gestione dell'elenco telefonico, aggiornamento dei dati, garanzia dell'accesso nei confronti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione e d'elenco, ecc.). In seguito alla valutazione delle risposte inoltrate viene ora stabilita la procedura da adottare. Una terza campagna riguardava i doveri, dettati dal diritto delle telecomunicazioni, dei venditori e rivenditori di telefonia mobile in relazione ai contratti con i clienti (informazioni sulle tariffe roaming, registrazione dell'età della persona che ne fa maggiormente uso). A tal riguardo in autunno è stato avviato un sondaggio presso le relative imprese. La valutazione delle loro reazioni era ancora in corso alla fine dell'anno.

Cambiamento non richiesto di fornitore (Slamming)

Anche nel 2012 sono state condotte diverse procedure amministrative legate al fenomeno dello slamming, le cui vittime a quanto pare si sono viste attribuire un altro operatore senza aver dato il proprio consenso. In base a un tale sospetto abbiamo dovuto comunicare a due fornitori che per il momento non avrebbero ottenuto un ulteriore codice d'accesso per la libera scelta del fornitore di servizi (Carrier Selection Code, CSC). In seguito a inchieste laboriose, tale sospetto non ha potuto essere confermato nei confronti di un fornitore. Nel luglio del 2012 la procedura è stata conclusa con l'attribuzione del CSC richiesto. Il secondo fornitore ha invece ritirato la sua domanda di assegnazione nell'ottobre del 2012. La causa è stata pertanto stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. L'anno precedente contro questo fornitore era già stato necessario avviare una procedura di vigilanza dato che aveva mancato di produrre le registrazioni dei colloqui di vendita rilevanti per la risoluzione della controversia riguardante lo slamming. Dopo che il sospetto di un'infrazione della legge delle telecomunicazioni si è rivelato in parte fondato, nel settembre del 2012 il fornitore in questione è stato obbligato a rispettare le disposizioni applicabili e a fornire un rapporto concernente i provvedimenti di miglioramento adottati.

Gestione degli elementi di indirizzo

In una procedura di vigilanza avviata nel 2010, SWITCH, la fondazione incaricata della gestione e dell'attribuzione di nomi di dominio (indirizzi Internet) è stata obbligata a non concedere a switchplus sa, sua affiliata, alcuna prestazione pubblicitaria, che non sia offerta anche agli altri partner wholesale. SWITCH ha protestato davanti al Tribunale federale contro quest'intromissione nella propria libertà economica a suo avviso inammissibile. Il Tribunale ha considerato che SWITCH in quanto gestore del registro adempie un compito pubblico, il che le vieta di favorire una propria filiale nei confronti di altri partner wholesale. Sul mercato dei consumatori finali è tuttavia in concorrenza con i partner wholesale e pertanto non è sottomessa alla vigilanza dell'UFCOM. Anzi è libera di pubblicizzare quest'attività o di fondare una filiale che eserciti queste attività concorrenziali. Pertanto non sussiste neanche una ragione giuridica per vietare a SWITCH di pubblicizzare l'attività di vendita al dettaglio della propria filiale. Il Tribunale ha accolto il ricorso di SWITCH esonerandola su questo punto dalla decisione dell'UFCOM. SWITCH deve comunque attuare altri elementi – come per esempio una contabilità separata.

Un altro provvedimento di vigilanza ha dovuto essere adottato perché sono state infrante le disposizioni per l'utilizzazione dei numeri di telefonia mobile. Il fornitore in questione ha impugnato la relativa decisione presso il Tribunale amministrativo federale. Alla fine dell'anno il ricorso era ancora pendente.

Nel settore dei servizi a valore aggiunto (numeri 0800, 084x e 090x), l'UFCOM ha dovuto intervenire in 290 casi (360 nel 2011). In 170 casi una semplice inchiesta preliminare si è dimostrata sufficiente. Nei 120 casi restanti è stato tuttavia necessario avviare una procedura amministrativa. Inosservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi (60 %), mancato pagamento degli emolumenti amministrativi (22 %) e notifica di indirizzi non validi (14 %), queste le principali mancanze. La metà delle procedure avviate ha potuto essere sospesa, il 30 per cento si è concluso con la revoca del numero e il 17 per cento è stato stralciato dal ruolo in quanto privo d'oggetto.

Statistica sulle telecomunicazioni

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire all'UFCOM una serie di informazioni necessarie all'allestimento dell'annuale statistica sulle telecomunicazioni. In passato la violazione di quest'obbligo ha portato l'UFCOM a pronunciare multe fino a 45 000 franchi. Visto che anche per l'allestimento della statistica 2010 non tutti i fornitori hanno inoltrato i propri dati, nel 2012 è stato necessario avviare procedure sanzionatorie che si sono concluse con l'emissione di sette multe il cui importo oscillava tra 500 e 19'000 franchi.

https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/ufcom-infomailing/ufcom-infomailing-33/attivita-di-vigilanza-nel-settore-delle-telecomunicazioni--2012-.html