La legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo è entrata in vigore il 15 gennaio 2021.
Nel 2021, alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività sarà rimborsata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) prelevata durante cinque anni sul canone di ricezione radiotelevisivo previgente, senza dover intraprendere nulla. Per le economie domestiche di tipo privato, la restituzione sarà effettuata un'unica volta per economia domestica (combinazione EGID/EWID; indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica) con un importo forfettario di 50 franchi. La restituzione dell'IVA per le collettività sarà effettuata sulle fatture annuali 2021. Le imprese hanno diritto a una restituzione a certe condizioni. A tal fine, devono presentare domanda tramite un semplice modulo.
Economie domestiche di tipo privato e collettività
Il rimborso forfettario dell'IVA prelevata dalla Confederazione sul canone di ricezione radiotelevisivo tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2015 si presenta come una deduzione unica su una fattura del canone emessa da Serafe, Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo. Hanno diritto a un accredito unico e forfettario di 50 franchi tutte le economie domestiche di tipo privato che a gennaio 2021 sono state comunicate a Serafe con la trasmissione dei dati, nonché tutte le collettività che ricevono da Serafe una fattura per il canone durante il 2021. La composizione/i membri dell'economia domestica di tipo privato non è/sono rilevante/rilevanti ai fini del rimborso dell'IVA. Il rimborso forfettario sostituisce un rimborso individuale.
Le economie domestiche che ricevono il rimborso non corrispondono necessariamente a quelle che hanno pagato l'IVA sul canone di ricezione tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2015. Tale differenza deriva dalla soluzione di tipo forfettario proposta dal Consiglio federale e adottata dal Parlamento (IVA e canone di ricezione: le tappe verso la nuovo legge).
Domande e risposte (FAQ)
Un'economia domestica di tipo privato è un luogo e non, ad esempio, una famiglia o una coppia. È determinante la combinazione di due elementi: l'identificatore dell'edificio EGID e l'identificatore dell'abitazione EWID.
Ad esempio: il signor Müller vive nell'abitazione identificata dall'EWID 5 nell'edificio corrispondente all'EGID 15. Questa economia domestica di tipo privato risulta quindi dalla combinazione EGID 15 / EWID 5.
Le collettività sono definite secondo quanto elencato esaustivamente nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri.
Comprendono:
- case per anziani e case di cura;
- alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti;
- internati e case per studenti;
- istituti per disabili;
- ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi;
- istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure;
- alloggi collettivi per richiedenti l'asilo;
- conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose.
Hanno diritto a un accredito unico e forfettario di 50 franchi tutte le economie domestiche di tipo privato (combinazioni EGID/EWID; indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica di tipo privato) che a gennaio 2021 sono state comunicate a Serafe con la trasmissione dei dati, nonché tutte le collettività che ricevono da Serafe una fattura per il canone durante il 2021. La composizione/i membri dell'economia domestica di tipo privato (EGID/EWID) non è/sono rilevante/rilevanti ai fini del rimborso dell'IVA.
Il rimborso dell'IVA prelevata sul canone di ricezione radiotelevisivo avviene per le economie domestiche di tipo privato (combinazione EGID/EWID; indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica ti tipo privato) sotto forma di un accredito unico per economia domestica sulla fattura del canone di Serafe. Sulla prima fattura (annuale o trimestrale) ricevuta nel 2021 dall'economia domestica di tipo privato (EGID/EWID) è applicata la deduzione unica forfettaria di 50 franchi. Non è necessario inoltrare domanda a tal fine.
Le collettività ricevono l'accredito unico di 50 franchi nella fattura annua per il periodo di conteggio 2021.
In linea di principio, no: il rimborso avviene un'unica volta tramite l'identificativo dell'economia domestica. Questo è determinato da due elementi: l'identificatore dell'edificio (EGID) e l'identificatore dell'abitazione (EWID). Se chi occupa l'abitazione trasloca durante il 2021, il nuovo residente non riceve il rimborso.
Ad esempio: la famiglia Schmidt vive nell'abitazione identificata dall'EWID 15 nell'edificio corrispondente all'EGID 5. Riceve una fattura annua per il canone radiotelevisivo in febbraio 2021, con una riduzione di 50 franchi per il rimborso dell'IVA. A giugno 2021, la famiglia trasloca. In ottobre 2021, Maria Müller lascia il domicilio presso i genitori e viene a vivere da sola in questo appartamento. La sua prima fattura annua di Serafe non comprende la deduzione di 50 franchi poiché è già stata accordata per l'identificativo di questa economia domestica.
Eccezione: le economie domestiche di tipo privato annunciate presso Serafe entro fine dicembre 2021 come combinazioni EGID/EWID nuove (indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica di tipo privato; ad es. ristrutturazioni/nuove costruzioni) hanno diritto a un accredito unico forfettario di 50 franchi.
Il rimborso si orienta agli importi dell'IVA effettivamente riscossi dalla Confederazione dal 2010 al 2015 (165 mio. di franchi) e al numero delle economie domestiche soggette al pagamento del canone al momento del rimborso. L'accredito forfettario ammonta a 50 franchi per economia domestica e tiene conto di un interesse di mora del 5 per cento per 2 anni.
Gli assoggettati al canone che hanno già presentato una domanda di rimborso dell'IVA ricevono - come tutti gli altri - un accredito sulla fattura del canone di Serafe. Non occorre intraprendere nulla.
Tutte le economie domestiche di tipo privato e le collettività che nel 2021 non ricevono una fattura del canone da Serafe, o che sono esentate dal pagamento del canone. Questo avviene se ad esempio:
- si ricevono prestazioni complementari all'AVS/AI;
- si appartiene al corpo diplomatico;
- si è residenti di una collettività ai sensi dell'articolo 2 lett. abis dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri (OArRa) e questa costituisce il domicilio principale.
I destinatari delle fatture del canone identificati nel 2021 da una combinazione EGID/EWID (indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica di tipo privato) e che hanno già ricevuto un accredito di 50 franchi, non hanno pertanto diritto al
rimborso dell'IVA. L'accredito si applica un'unica volta per economia domestica (EGID/EWID) indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica di tipo privato.
No, non esiste un modulo di domanda. Non occorre intraprendere nulla. Si riceve l'accredito di 50 franchi con la prima fattura del canone di Serafe nel 2021.
È possibile. Una collettività che nel 2021 riceve una fattura del canone da Serafe riceve automaticamente un accredito di 50 franchi. Se sono anche soddisfatte le condizioni per la restituzione per le imprese, l'impresa può presentare una domanda presso l'UFCOM. Per la restituzione dell'IVA, contrariamente alle economie domestiche di tipo privato o alle collettività, le imprese devono dunque presentare una domanda all'UFCOM.
Non è previsto un accredito forfettario a tutte le imprese. La maggior parte delle imprese ha potuto dedurre l'imposta precedente e non ha quindi subìto perdite economiche. Le piccole imprese che non hanno allestito il proprio rendiconto IVA o lo hanno fatto solo in parte possono chiedere la restituzione dell'imposta precedentemente pagata sul canone di ricezione nell'ambito dell'attività professionale/commerciale. A tale fine è disponibile un semplice modulo sul sito Internet dell'UFCOM.
Serafe effettua esclusivamente la fatturazione del canone radiotelevisivo a carico delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività. La riscossione del canone a carico delle imprese è svolta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Imprese
Le imprese hanno diritto alla restituzione dell'IVA se hanno pagato il canone di ricezione a titolo professionale o commerciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 e se non hanno dedotto l'imposta precedente.
La restituzione avviene a scelta sotto forma di un importo calcolato individualmente o in modo forfettario. Per le imprese che hanno tra l'altro conteggiato prestazioni escluse dall'IVA o che hanno ricevuto fondi che comportano una riduzione dell'imposta precedente (ad es. sussidi) resta aperta unicamente la soluzione dell'importo forfettario.
La restituzione è effettuata soltanto su domanda. Tale domanda può essere presentata tramite il modulo online disponibile sul sito Internet dell'UFCOM.
Domande e risposte (FAQ)
Condizioni per la restituzione
Le imprese hanno diritto alla restituzione dell'IVA sui canoni di ricezione radiotelevisivi:
- se nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 hanno versato canoni per la ricezione nell'ambito dell'attività professionale o commerciale e
- non hanno dedotto o hanno dedotto solo in parte l'imposta precedente.
Non hanno dedotto l'imposta precedente le imprese che non erano soggette al pagamento dell'IVA e pertanto non erano iscritte nel registro dei contribuenti IVA nel periodo sopra menzionato. Queste imprese hanno diritto alla totale restituzione dell'IVA.
Hanno effettuato una deduzione parziale dell'imposta precedente le imprese che nel periodo summenzionato erano soggette al pagamento dell'IVA ma, oltre a prestazioni impo-nibili, hanno conteggiato prestazioni escluse dall'IVA o ricevuto fondi che hanno comportato una riduzione dell'imposta precedente (ad es. sussidi). Queste imprese hanno diritto a una restituzione parziale dell'IVA, che avviene sotto forma di una restituzione forfettaria pari a CHF 25.00 per il canone di ricezione radiofonico e di CHF 40.00 per il canone di ricezione televisivo.
Le imprese che hanno richiesto la deduzione totale dell'imposta precedente per tutto il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015, hanno potuto detrarre completamente, nel conteggio con l'AFC, l'IVA che era stata loro fatturata per i canoni di ricezione radiotelevisivi. Lo stesso vale per le imprese che hanno effettuato un conteggio IVA secondo il metodo delle aliquote saldo o secondo il metodo delle aliquote forfettarie, e che non hanno quindi né conteggiato prestazioni escluse dall'IVA né ricevuto sussidi. Non hanno pertanto subito alcun danno. Queste imprese non hanno quindi diritto a una restituzione.
Le prestazioni escluse dall'IVA sono elencate all'articolo 21 capoverso 2 LIVA (ad es. cure mediche nell'ambito della medicina umana).
I flussi di mezzi finanziari che comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente sono elencati all'articolo 18 capoverso 2 lettera a-c LIVA (ad es. l'ottenimento di sussidi).
Periodo di validità del diritto
Il diritto alla restituzione dell'IVA prelevata sui canoni radiotelevisivi vige per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015.
Restituzione calcolata individualmente / restituzione forfettaria
- Le imprese che hanno versato i canoni di ricezione radiotelevisivi nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 e in questo stesso periodo non hanno mai conteggiato l'IVA, possono scegliere se richiedere una restituzione calcolata individualmente o una restituzione forfettaria. La restituzione individuale dipende dalla durata del periodo in cui sono stati versati i canoni di ricezione radiotelevisivi. La restituzione forfettaria avviene indipendentemente dalla durata di tale periodo, a condizione che dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 siano stati versati almeno una volta i canoni di ricezione.
- Le imprese che nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 hanno versato i canoni di ricezione ma non hanno conteggiato in modo continuativo l'IVA, possono richiedere la restituzione individuale per quegli anni in cui non hanno conteggiato l'IVA. In alternativa, possono optare per una restituzione forfettaria. Non è possibile richiedere una restituzione forfettaria per determinati anni e una restituzione individuale per altri (si applica l'una o l'altra soluzione).
- Le imprese che nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 hanno versato i canoni di ricezione radiotelevisivi e conteggiato in modo continuativo l'IVA, hanno diritto a una restituzione soltanto se oltre a prestazioni imponibili hanno conteggiato anche altre prestazioni escluse dall'IVA o ricevuto fondi che comportano una riduzione dell'imposta precedente (ad es. sussidi). Queste imprese possono richiedere unicamente la restituzione forfettaria.
Importo della restituzione
- L'importo della restituzione individuale dipende dal tipo e dalla durata del periodo di versamento dei canoni di ricezione. Inoltre sono determinanti l'aliquota IVA applicabile e l'interesse (5%).
- La restituzione forfettaria ammonta a CHF 25 per la radio e a CHF 40 per la televisione. L'interesse del 5% è già incluso. La durata del periodo di versamento dei canoni di ricezione è irrilevante. L'unica condizione da soddisfare è che dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 siano stati versati almeno una volta i canoni di ricezione.
Con ricezione professionale si intendeva la ricezione di programmi radiotelevisivi in imprese a fini di intrattenimento o d'informazione del personale.
Con ricezione commerciale di programmi radiotelevisivi si intendeva la ricezione a fini di intrattenimento o d'informazione della clientela o di altre persone esterne (ad es. ospiti dell'albergo). In tale ambito si distinguevano tre categorie: categoria I (1-10 apparecchi di ricezione), categoria II (11-50 apparecchi di ricezione), categoria III (51 o più apparecchi).
Interesse di mora sulla restituzione
- Alla restituzione individuale viene applicato un interesse del 5%.
- La restituzione forfettaria include già un interesse del 5%.
Domande relative alla restituzione
Le domande concernenti la restituzione dell'IVA prelevata sui canoni di ricezione radiotelevisivi devono essere rivolte esclusivamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
Presentazione della domanda per ottenere la restituzione
Le domande possono essere inoltrate tramite il modulo online sul sito Internet dell'UFCOM.
Ultima modifica 13.01.2022