Rimborso dell'IVA prelevata sul canone di ricezione previgente

La legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo è entrata in vigore il 15 gennaio 2021.

Nel 2021, alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività sarà rimborsata l'imposta sul valore aggiunto (IVA) prelevata durante cinque anni sul canone di ricezione radiotelevisivo previgente, senza dover intraprendere nulla. Per le economie domestiche di tipo privato, la restituzione sarà effettuata un'unica volta per economia domestica (combinazione EGID/EWID; indipendentemente dai membri che compongono l'economia domestica) con un importo forfettario di 50 franchi. La restituzione dell'IVA per le collettività sarà effettuata sulle fatture annuali 2021. Le imprese hanno diritto a una restituzione a certe condizioni. A tal fine, devono presentare domanda tramite un semplice modulo.

Economie domestiche di tipo privato e collettività

Il rimborso forfettario dell'IVA prelevata dalla Confederazione sul canone di ricezione radiotelevisivo tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2015 si presenta come una deduzione unica su una fattura del canone emessa da Serafe, Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo. Hanno diritto a un accredito unico e forfettario di 50 franchi tutte le economie domestiche di tipo privato che a gennaio 2021 sono state comunicate a Serafe con la trasmissione dei dati, nonché tutte le collettività che ricevono da Serafe una fattura per il canone durante il 2021. La composizione/i membri dell'economia domestica di tipo privato non è/sono rilevante/rilevanti ai fini del rimborso dell'IVA. Il rimborso forfettario sostituisce un rimborso individuale.

Le economie domestiche che ricevono il rimborso non corrispondono necessariamente a quelle che hanno pagato l'IVA sul canone di ricezione tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2015. Tale differenza deriva dalla soluzione di tipo forfettario proposta dal Consiglio federale e adottata dal Parlamento (IVA e canone di ricezione: le tappe verso la nuovo legge).

Domande e risposte (FAQ)

Imprese

Le imprese hanno diritto alla restituzione dell'IVA se hanno pagato il canone di ricezione a titolo professionale o commerciale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 e se non hanno dedotto l'imposta precedente.

La restituzione avviene a scelta sotto forma di un importo calcolato individualmente o in modo forfettario. Per le imprese che hanno tra l'altro conteggiato prestazioni escluse dall'IVA o che hanno ricevuto fondi che comportano una riduzione dell'imposta precedente (ad es. sussidi) resta aperta unicamente la soluzione dell'importo forfettario.

La restituzione è effettuata soltanto su domanda. Tale domanda può essere presentata tramite il modulo online disponibile sul sito Internet dell'UFCOM.

Domande e risposte (FAQ)

Condizioni per la restituzione

Periodo di validità del diritto

Restituzione calcolata individualmente / restituzione forfettaria

Importo della restituzione

Interesse di mora sulla restituzione

Domande relative alla restituzione

Presentazione della domanda per ottenere la restituzione

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