Obbligo di notificazione per le emittenti radiotelevisive

In linea di massima le emittenti svizzere sottostanno unicamente all'obbligo di notificazione. Le emittenti devono notificarsi all'UFCOM prima di iniziare ad emettere.

Necessitano di una concessione sia la Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) sia le altre emittenti con un mandato di prestazioni (con o senza partecipazione al canone). In particolare questo vale per le emittenti che richiedono frequenze OUC.

Le emittenti devono notificarsi all'UFCOM prima di iniziare ad emettere. Se un'emittente non adempie quest'obbligo, gli può venir inflitta una sanzione amministrativa.

Obbligo di notificazione anche per le emittenti di radio web

La LRTV è formulata in modo tecnologicamente neutro. Questo significa che il suo campo d'applicazione non dipende dal modo di diffusione (via Internet, su linee, mediante frequenze). Di conseguenza, la legge si applica fondamentalmente a tutte le offerte radiofoniche e televisive, ad eccezione di quelle con una portata editoriale limitata, ossia le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1'000 apparecchi oppure dati redazionali non elaborati (immagini meteo, segnali orari, numeri d'emergenza, ecc.). Ora sottostanno all'obbligo di notificazione ad es. anche le emittenti di radio web o le finestre Internet.

Attività di sorveglianza

Devono soddisfare interamente l'obbligo di notificazione anche le emittenti già attive, se continuano a trasmettere programmi radiofonici o televisivi anche dopo la scadenza della loro concessione o dopo avervi rinunciato.

Anche l'emittenza di un programma di breve durata su linee sottostà all'obbligo di notificazione. Tuttavia, se l'emittenza avviene tramite frequenze OUC, vige l'obbligo di concessione.

I dati forniti dall'emittente servono all'UFCOM per lo svolgimento della sua attività di sorveglianza, in particolare nell'ambito della concentrazione dei mezzi di comunicazione. L'UFCOM può pubblicare tali dati che dunque possono servire anche al pubblico.

Importo sino a 10'000 franchi

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina entro quando quali modifiche delle fattispecie soggette all'obbligo di notificazione vanno comunicate all'UFCOM.

Chi non adempie l’obbligo di notificazione o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni può essere condannato a versare un importo sino a 10'000 franchi (art. 90 cpv. 2 lett. a LRTV).

Per il rilevamento dei dati di un’emittente sottoposta all’obbligo di notificazione o per la modifica della fattispecie soggetta a tale obbligo, l’UFCOM riscuote una tassa amministrativa se, con il suo comportamento, l’emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento dei dati.

Notificazione di un programma

La notificazione di un programma viene ora effettuata tramite il portale eGovernment DATEC, la piattaforma digitale centrale per i servizi eGovernment del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. L'accesso avviene tramite il CH-login della Confederazione ed è gratuito.

Se l'emittente è una persona giuridica, dopo la registrazione come persona fisica è necessario creare anche un'organizzazione.

Di seguito trovate il link al portale eGovernment DATEC e le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo.

https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/informazioni-per-le-emittenti-radiotelevisive/obbligo-di-notificazione-per-le-emittenti-radiotelevisive.html