L'autopromozione è la pubblicità dell'emittente per le proprie offerte.
Sono considerati autopromozione ad esempio:
- riferimenti generali al proprio negozio online
- riferimenti a proprie registrazioni audio e video (se non si tratta di materiale d'accompagnamento)
- riferimenti a prodotti di merchandising (ad es. magliette, suonerie per telefoni cellulari)
La diffusione di autopromozione è fondamentalmente autorizzata.
Nei programmi radiofonici senza pubblicità (radio SSR, emittenti radiofoniche senza scopo di lucro titolari di una concessione) e nell'offerta online della SSR l'autopromozione è autorizzata solo se serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.
art. 14 LRTV
art. 22 cvp. 5 und 6 ORTV
art. 36 cvp. 2 ORTV
Dichiarazione dell'autopromozione
L'autopromozione deve essere separata dalla parte redazionale del programma ed è computata come tempo di pubblicità (cfr. "dichiarazione della pubblicità").