Separazione tra autopromozione e programma redazionale

Autopromozione

L'autopromozione è la pubblicità dell'emittente per le proprie offerte.

Sono considerati autopromozione ad esempio:

  • riferimenti generali al proprio negozio online
  • riferimenti a proprie registrazioni audio e video (se non si tratta di materiale d'accompagnamento)
  • riferimenti a prodotti di merchandising (ad es. magliette, suonerie per telefoni cellulari)

art. 2 lett. k LRTV

La diffusione di autopromozione è fondamentalmente autorizzata.

Nei programmi radiofonici senza pubblicità (radio SSR, emittenti radiofoniche senza scopo di lucro titolari di una concessione) e nell'offerta online della SSR l'autopromozione è autorizzata solo se serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

art. 14 LRTV
art. 22 cvp. 5 und 6 ORTV
art. 36 cvp. 2 ORTV

Dichiarazione dell'autopromozione

L'autopromozione deve essere separata dalla parte redazionale del programma ed è computata come tempo di pubblicità (cfr. "dichiarazione della pubblicità").

art. 9 cpv. 1 LRTV
art. 12 cpv. 1 ORTV

Programma redazionale

Sono considerati riferimenti redazionali (e non autopromozione o pubblicità):

  • i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi;
  • i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda (ossia, formulazione neutra);
  • i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; Esempio: al termine della trasmissione "nel nostro negozio online potete ordinare il DVD di questa trasmissione".
  • brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica a condizione che la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione.

art. 2 lett. k LRTV
art. 11 cpv. 1 lett- a–d ORTV

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