Protezione degli animali

La legge sulla protezione degli animali tutela il benessere e la dignità degli animali. Violazioni gravi delle disposizioni in essa contenute possono comportare il divieto di detenere o allevare animali, di occuparsi di loro a livello professionale o di commercializzarli.

La legge sulla protezione degli animali si applica, salvo poche eccezioni, ai vertebrati. Uno dei principi su cui si fonda la LPAn sancisce che nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. Gli interventi dolorosi sono consentiti sostanzialmente solo sotto anestesia. Ai sensi della legge, chiunque si occupi di un animale deve rispettarne la dignità, ovvero il valore intrinseco. Eventuali aggravi ai quali l’animale è sottoposto devono essere giustificati da interessi preponderanti dopo un’adeguata ponderazione. In riferimento a numerose pratiche, il risultato di tale ponderazione degli interessi ha portato a sancirne espressamente il divieto o il carattere imperativo già in seno all’ordinanza sulla protezione degli animali. In relazione alle sperimentazioni animali, invece, la ponderazione deve avvenire preliminarmente, nel contesto della relativa richiesta di autorizzazione, caso per caso.

L’ordinanza sulla protezione degli animali sancisce i requisiti minimi per la detenzione e l’utilizzazione degli animali. Essa stabilisce, fra le altre cose, le dimensioni minime e l’allestimento dei parchi, le condizioni da garantire agli animali affinché possano tenersi occupati e intrattenere contatti sociali, le possibilità di uscita e le condizioni climatiche delle stalle. Ulteriori disposizioni in materia di protezione degli animali sono riportate, a grandi linee, nei singoli capitoli.

Ulteriori informazioni

Ultima modifica 10.04.2024

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