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Pubblicato il 21 aprile 2026

Assegnazione delle concessioni Radio FM

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) rilascia le concessioni di radiocomunicazione FM su richiesta in base alla decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Punti chiave del processo di attribuzione per le emittenti radiofoniche

Il DATEC ha definito le seguenti condizioni quadro:

  • Le attuali frequenze della SSR rimangono riservate per la SSR.
  • Le attuali frequenze delle emittenti radiofoniche con concessione e mandato di prestazioni rimangono per loro riservate.
  • Tutte le altre frequenze sono raggruppate in cluster per coprire determinate regioni geografiche e sono attribuite dall'UFCOM su richiesta. I cluster di frequenze corrispondono in gran parte alle attuali concessioni di radiocomunicazione FM.
  • Le frequenze non utilizzate della banda riservata potranno essere oggetto di un bando a partire dall’inizio del 2027.

Informazioni per la SSR e le emittenti radiofoniche con concessioni nella loro zona di copertura

Le frequenze della SSR e quelle nella zona di copertura delle emittenti concessionarie con mandato di prestazioni non vengono messe a concorso. La SSR o le emittenti radiofoniche concessionarie possono presentare all'UFCOM una domanda per una concessione di radiocomunicazione FM.

L’assegnazione dei cluster di frequenze è di competenza dell'UFCOM.

Informazioni per le emittenti radiofoniche notificate

La pubblicazione dei cluster di frequenze per le emittenti notificate è prevista per il primo semestre del 2026.

Le emittenti radiofoniche notificate in Svizzera possono presentare una domanda per una o più concessioni di radiocomunicazione FM. Per ogni cluster di frequenze viene rilasciata una concessione. La domanda deve contenere almeno la denominazione del cluster di frequenze desiderato e la prova dell'adempimento dei requisiti secondo l'articolo 27 OUS[1].
[1] Il richiedente deve dimostrare in modo verosimile di possedere le competenze tecniche e le risorse finanziarie necessarie per garantire l'esercizio.

Se vengono presentate più richieste per lo stesso cluster di frequenze, si terrà un'asta nell'autunno del 2026. Le relative regole saranno comunicate a tempo debito.

Tasse

Per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione viene richiesta una tassa amministrativa unica (art. 18 cpv. 1-3 OTST). Questa è calcolata in base a una tariffa oraria di 210 franchi (art. 6 cpv. 2 OTST) ed è addebitata a ogni emittente che partecipa al processo di aggiudicazione. A titolo indicativo si può presupporre una tassa amministrativa di circa 1500 franchi, che è dovuta indipendentemente dall'esito dell'aggiudicazione.

La tassa di concessione di radiocomunicazione viene riscossa annualmente presso le emittenti non concessionarie e ammonta ad almeno 10 000 franchi (art. 51 OTST). Le emittenti con mandato di prestazioni sono esenti dal pagamento di tale tassa (art. 39 LTC) ma pagano una tassa di concessione ai sensi dell'articolo 22 LRTV calcolata in base agli introiti pubblicitari e di sponsorizzazione. Se la concessione di radiocomunicazione viene restituita, la relativa tassa viene riscossa per il periodo effettivo di utilizzo.

La tassa amministrativa ricorrente viene riscossa annualmente e ammonta a 40 franchi per 1000 persone nella zona di diffusione; le radio locali concessionarie beneficiano di una riduzione del 60 per cento (16 fr./1000), mentre per le radio concessionarie non commerciali la tassa è ridotta a 8 franchi/1000 (art. 28 lett. a, art. 36 cpv. 1 e art. 36 cpv. 3 OTST). Se la concessione viene restituita, la tassa di concessione di radiocomunicazione viene riscossa per il periodo effettivo di utilizzo.

Se viene indetta un'asta, l'autorità preposta al rilascio della concessione definisce l'offerta minima. Il suo limite inferiore è calcolato in particolare basandosi sulla tassa di concessione per l'intera durata della concessione (stimata in base al tasso di interesse usuale nel settore per le relative scadenze). L’importo dell’aggiudicazione deve essere pagato in un unico versamento, subito dopo il rilascio della concessione. Il rimborso è escluso se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

Altre condizioni quadro

Obbligo di fornitura: per ogni cluster di frequenze deve essere messo in funzione almeno il sito principale. A tal fine le nuove emittenti hanno 90 giorni di tempo dal rilascio della concessione.

La tecnica FM rimane volontaria: le concessioni radio FM possono essere restituite in qualsiasi momento.

Un programma diffuso via FM deve essere trasmesso anche in DAB+ almeno in questa zona e con contenuti identici.

Le concessioni di radiocomunicazione FM sono valide fino al 31 dicembre 2034.