Elenco degli impianti di radiocomunicazione che non debbono essere accompagnati dall'informazione "può essere esercitato in Svizzera"
Gli impianti seguenti, le caratteristiche dei quali corrispondono a quello che è definito qui sottostante, non debbono essere accompagnati dall'informazione che l'impianto può essere esercitato in Svizzera (art. 3 cpv. 2 let. a OOIT):
Impianti armonizzati di classe 1, conformemente alla decisione 2000/299/CE
- Impianti radio armonizzati. La lista è disponibile all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
- Impianti terminali collegati alle reti di telecomunicazione fisse e impianti di radiocomunicazione che servono unicamente alla ricezione di radiocomunicazione.
Impianti esentati solo in Svizzera
- Impianti di radiocomunicazione importati da una persona fisica o giuridica per il proprio uso e utilizzata a scopo non commerciale finché la quantità non superi le 4 unità dello stesso tipo.
- Impianti di radiocomunicazione che non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno secondo l'articolo 16 OIT.