Chi non paga?

Beneficiari di prestazioni complementari

  • Le persone possono essere esentate su domanda dall'obbligo di pagamento del canone se beneficiano di prestazioni complementari federali annue a una rendita AVS o AI. L'esenzione è accordata in modo retroattivo da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, al massimo per i cinque anni precedenti, ma non per il periodo antecedente il 2019.
  • Per presentare domanda occorre inviare a Serafe l'attestato rilasciato dall'organo esecutivo delle prestazioni complementari.
  • Se un componente dell'economia domestica di tipo privato viene esentato, tutti i componenti dell'economia domestica in questione sono esentati dall'obbligo di pagare il canone. Per i beneficiari di prestazioni complementari l'esenzione vale almeno tre anni, dopodiché l'organo di riscossione deve verificare se sono ancora dati i presupposti per un diritto all'esenzione.
  • Non è prevista l'esenzione per i beneficiari dell'aiuto sociale, dato che l’aiuto sociale considera il canone nel suo importo di base. Non possono essere concessi sconti o condoni.
  • Basi legali: articolo 69b capoverso 1 lettera a e capoverso 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 61 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).

Diplomatici

  • Sono esentate dall'obbligo di pagare il canone, secondo la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV; RS 784.40), le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO), e se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l’esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni, le quali appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera.
  • Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone secondo l’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; articolo 61 capoverso 3 lettere a, b e c ORTV; RS 784.401):
    • a.   il personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e il personale di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola) e non possiedono la cittadinanza svizzera;
      b.   i membri dell'alta direzione (carta di legittimazione di tipo B) e i funzionari superiori (carta di legittimazione di tipo C) dei beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede, se godono dello statuto diplomatico, sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE e non possiedono la cittadinanza svizzera;
      c.   le persone autorizzate ad accompagnare una persona di cui alla lettera a o b con lo stesso statuto della persona accompagnata, se non possiedono la cittadinanza svizzera.
 

 

Economie domestiche composte da persone sordocieche

  • Le economie domestiche cui appartengono esclusivamente persone sordocieche non soggiacciono all'obbligo di pagare il canone.
  • Per l'esenzione occorre presentare a Serafe una domanda e una copia del certificato medico.
  • Base legale: articolo 61 capoverso 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).

Domicilio principale all'estero, senza domicilio secondario in Svizzera

  • Una persona con domicilio principale all'estero e senza domicilio secondario in Svizzera, si pensi a una persona in vacanza in Svizzera, non soggiace all'obbligo di pagare il canone.  

Domande frequenti

Annuncio ed esenzione

Ultima modifica 01.01.2021

Inizio pagina

Contatto

SERAFE AG
Casella postale
8010 Zurigo
Tel. 058 201 31 67

Contatto Serafe      www.serafe.ch

UFCOM
Rue de l'Avenir 44
2501 Bienne

Centrale
Tel. 058 460 55 11

Settore Canone radiotelevisivo
Tel. 058 460 54 39

m-rf@bakom.admin.ch www.ufcom.admin.ch

Stampare contatto

https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/it/pagina-iniziale/media-elettronici/canone-radiotelevisivo/economie-domestiche/chi-non-paga.html