- Le persone possono essere esentate su domanda dall'obbligo di pagamento del canone se beneficiano di prestazioni complementari federali annue a una rendita AVS o AI. L'esenzione è accordata in modo retroattivo da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, al massimo per i cinque anni precedenti, ma non per il periodo antecedente il 2019.
- Per presentare domanda occorre inviare a Serafe l'attestato rilasciato dall'organo esecutivo delle prestazioni complementari.
- Se un componente dell'economia domestica di tipo privato viene esentato, tutti i componenti dell'economia domestica in questione sono esentati dall'obbligo di pagare il canone. Per i beneficiari di prestazioni complementari l'esenzione vale almeno tre anni, dopodiché l'organo di riscossione deve verificare se sono ancora dati i presupposti per un diritto all'esenzione.
- Non è prevista l'esenzione per i beneficiari dell'aiuto sociale, dato che l’aiuto sociale considera il canone nel suo importo di base. Non possono essere concessi sconti o condoni.
- Basi legali: articolo 69b capoverso 1 lettera a e capoverso 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 61 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).
Beneficiari di prestazioni complementari
Diplomatici
- Sono esentate dall'obbligo di pagare il canone, secondo la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV; RS 784.40), le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO), e se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l’esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni, le quali appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera.
- Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone secondo l’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; articolo 61 capoverso 3 lettere a, b e c ORTV; RS 784.401):
- a. il personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e il personale di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola) e non possiedono la cittadinanza svizzera;
b. i membri dell'alta direzione (carta di legittimazione di tipo B) e i funzionari superiori (carta di legittimazione di tipo C) dei beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede, se godono dello statuto diplomatico, sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE e non possiedono la cittadinanza svizzera;
c. le persone autorizzate ad accompagnare una persona di cui alla lettera a o b con lo stesso statuto della persona accompagnata, se non possiedono la cittadinanza svizzera.
- a. il personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e il personale di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola) e non possiedono la cittadinanza svizzera;
Economie domestiche composte da persone sordocieche
- Le economie domestiche cui appartengono esclusivamente persone sordocieche non soggiacciono all'obbligo di pagare il canone.
- Per l'esenzione occorre presentare a Serafe una domanda e una copia del certificato medico.
- Base legale: articolo 61 capoverso 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).
Domicilio principale all'estero, senza domicilio secondario in Svizzera
- Una persona con domicilio principale all'estero e senza domicilio secondario in Svizzera, si pensi a una persona in vacanza in Svizzera, non soggiace all'obbligo di pagare il canone.
Informazioni complementari
Domande frequenti
Annuncio ed esenzione
No. Tutte le economie domestiche ricevono automaticamente una fattura da Serafe.
No. Per emettere la fattura l'organo di riscossione Serafe si basa sui dati forniti dai registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni. In caso di trasferimento è importante comunicare immediatamente questa informazione all'Ufficio controllo abitanti.
Le economie domestiche di tipo privato in cui vive una persona che
- beneficia di prestazioni annue complementari all'AVS o all'AI secondo l’art. 69b cpv. 1 lett. a LRTV;
- è titolare di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri ai sensi secondo gli artt. 69b cpv. 1 lett. b LRTV e 61 cpv. 3 ORTV;
- è sordocieca (purché all'economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona soggetta all'obbligo di pagare il canone) secondo l’art. 61 cpv. 4 ORTV.
I beneficiari di prestazioni annue complementari all'AVS o all'AI sono esentati in modo retroattivo da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, al massimo per i cinque anni precedenti (e al più presto dal momento dell'introduzione del nuovo canone radiotelevisivo il 1°gennaio 2019). Se nessuna domanda di esenzione è stata presentata alla Billag SA, nessuna esenzione può essere concessa prima dal 1° gennaio 2019.
No, soltanto le persone che percepiscono prestazioni complementari annue all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità possono essere esentate dall'obbligo di pagamento del canone. L'esenzione si applica alle economie domestiche di queste persone. Nel caso dell'aiuto sociale il nuovo canone radiotelevisivo, come avveniva per il canone di ricezione, è già incluso nel fabbisogno di base per il sostentamento.
No. La casa per anziani o di cura è considerata una collettività e deve pagare il canone per le collettività per i suoi membri. Il canone viene pertanto versato direttamente dall'istituto. E questo supponendo che il domicilio principale del vostro padre sia nell’istituto (e non in un altro luogo).
No. Il canone pagato da un'economia domestica vale per il domicilio principale e per un domicilio secondario, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato da uno oppure da più membri dell'economia domestica.
(Eccezione: se il domicilio principale è all'estero, una persona è soggetta all'obbligo di pagamento del canone per il domicilio secondario in Svizzera).
No. Il canone deve essere pagato soltanto per il domicilio principale. I membri di questa economia domestica che abitano alcuni giorni alla settimana in un altro luogo non devono pagare una seconda volta il canone.
Sì, Le sarà restituito l'importo per questo lasso di tempo. Ecco come funziona: l'ufficio del controllo abitanti comunica a Serafe la partenza della Sua economia domestica e il trasferimento all'estero. Per il rimborso dell'importo dovrà comunicare a Serafe il proprio conto bancario.
Di regola non è possibile. Viene rimborsato soltanto a chi rinuncia al domicilio in Svizzera e si trasferisce all'estero. Chi mantiene il domicilio in Svizzera non può essere esentato dal canone.
No. Chi si trasferisce solo temporaneamente all'estero e non abbandona il suo domicilio in Svizzera continua ad essere assoggettato al canone radiotelevisivo.
È esentato dal canone solo chi non ha né domicilio principale, né domicilio secondario in Svizzera.
Se la persona deceduta era l’unica persona maggiorenne dell'economia domestica e questa ha già pagato la fattura per dodici mesi, gli eredi hanno diritto al rimborso dell'importo versato in eccesso, perché l'economia domestica della persona deceduta è considerata sciolta l'ultimo giorno del mese in cui avviene il decesso (art. 69a cpv. 5 LRTV). Affinché gli eredi possano far valere i loro diritti, è necessario inviare il certificato ereditario e le coordinate bancarie a SERAFE.
Ultima modifica 01.01.2021
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