Quando la pubblicità di massa è lecita?

Secondo la legislazione svizzera (art. 3 lett. o della legge contro la concorrenza sleale, LCSl), dal 1° aprile 2007 l'invio in massa di pubblicità via e-mail, SMS, fax o telefono è autorizzato solo se i destinatari hanno dato il loro consenso esplicito (sistema opt-in). La pubblicità di massa può dunque esservi inviata solo previo consenso esplicito. Unica eccezione: se all'acquisto di un prodotto un cliente ha indicato il suo indirizzo al venditore, questi è autorizzato ad inviargli messaggi pubblicitari per prodotti simili.

Va indicato il mittente, può trattarsi del mittente stesso o di un suo mandatario, e va indicata chiaramente una persona. È vietato occultare il mittente.

Per ogni pubblicità dovete avere la possibilità semplice e gratuita di rifiutare ulteriori messaggi. Il mittente è tenuto a segnalarlo.

Pubblicità telefonica

Nella pubblicità telefonica la conversazione deve sempre essere svolta da una persona, anche se il numero viene selezionato automaticamente. Non è lecito che i call center chiamino le persone mediante dispositivi automatici di chiamata che poi riattaccano se nessun operatore è disponibile. È inoltre vietata la pubblicità mediante messaggio registrato. In aggiunta, chi chiama deve essere registrato sull'elenco con il numero utilizzato per le telefonate pubblicitarie.

Asterisco nell'elenco telefonico

La pubblicità telefonica durante la quale parlate con una persona non è considerata spam. Tuttavia, avete il diritto di far indicare chiaramente nell’elenco telefonico che non desiderate ricevere comunicazioni pubblicitarie da parte di terzi e che i vostri dati non possono essere comunicati per scopi di pubblicità diretta (articolo 88 OST). Agisce in modo sleale chiunque non rispetta l'asterisco (articolo 3 lettera u della LCSl). Non è più necessario essere registrati nell'elenco del telefono per potersi avvalere della tutela prevista dal diritto in materia di concorrenza sleale. Le persone non registrate sono equiparate a quelle con l'asterisco.  

Inoltre: non è considerata spam la pubblicità inerente contenuti da voi richiesti ad esempio su siti Internet o alla televisione.

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