Localizzazione delle chiamate d'emergenza e identificazione forzata del numero chiamante

L'indicazione del numero chiamante e la sua soppressione

Grazie alle tecnologie attuali, il numero del collegamento chiamante può essere visualizzato sull'apparecchio telefonico dell'abbonato che riceve la telefonata. Questo servizio viene definito "indicazione del numero chiamante".

Tuttavia, per il titolare il fatto di trasmettere il numero chiamante può rappresentare una comunicazione indesiderata di un dato personale. Per questo motivo l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di dare ai loro abbonati la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l'indicazione del loro numero sull'impianto chiamato.

Indicazione forzata del numero chiamante in relazione alla localizzazione delle chiamate d'emergenza

Per ragioni di sicurezza sono state previste delle eccezioni. I fornitori di servizi sono infatti tenuti a garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate soggette all'obbligo di localizzazione.Si tratta in particolare dei seguenti numeri d'emergenza:

  • 112; numero d'emergenza europeo
  • 117; polizia, chiamate d'emergenza
  • 118; pompieri, centrale d'allarme
  • 144; ambulanze, chiamate d'emergenza

Se un abbonato compone uno dei 4 numeri sopraccitati, il numero del collegamento utilizzato appare sull'apparecchio del servizio d'emergenza in questione anche se l'utente ha optato per la soppressione della sua identificazione. Lo scopo è quello di poter permettere ai servizi di soccorso sollecitati di determinare l'ubicazione del chiamante e di poterlo soccorrere anche se egli non sa dove si trova o non è più in grado di indicarlo.

I servizi d'emergenza hanno accesso a una banca dati gestita da Swisscom tramite cui in caso di emergenza si può localizzare il chiamante inserendo il numero di chiamata.

Quali numeri hanno diritto alla garanzia della localizzazione delle chiamate?

Come indicato sopra, la localizzazione delle chiamate (e di conseguenza l'identificazione del numero chiamante) deve essere garantita per i numeri brevi 112, 117, 118 e 144.

Su richiesta, l'UFCOM può designare altri numeri (numeri brevi o a dieci cifre) per i quali la localizzazione delle chiamate deve essere garantita. Questi numeri devono tuttavia essere destinati esclusivamente ai servizi d'emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi sanitari o di salvataggio.

Inoltre, l'UFCOM definisce su richiesta i numeri di altri organi che hanno diritto alla localizzazione delle chiamate, si pensi a esercito, servizio civile, approvvigionamento economico, stati maggiori civili, organi che conformemente alla legge militare possono fornire aiuto alle autorità civili.

I servizi d'emergenza o gli altri organi che desiderano sottoporre una tale domanda all'UFCOM troveranno su questa pagina un documento con le spiegazioni sulle condizioni legali e tecniche da soddisfare e un modulo di domanda da ritornare all'UFCOM debitamente compilato.

Spiegazioni all'attenzione dei servizi d'emergenza

Questo documento contiene le spiegazioni sulle condizioni legali e tecniche relative alla garanzia della localizzazione delle chiamate e all'indicazione forzata del numero chiamante.

Questo documento è disponibile unicamente in formato pdf.

Modulo di domanda per l’ottenimento del diritto alla garanzia della localizzazione delle chiamate telefoniche

I servizi d'emergenza o gli eventuali organi autorizzati che desiderano sottoporre all'UFCOM una domanda volta ad ottenere il diritto alla garanzia della localizzazione delle chiamate per un determinato numero, sono pregati di rispondere in modo esaustivo alle domande del modulo sottostante e di inviarlo al seguente indirizzo:

UFCOM
Rue de l'Avenir 44
Casella postale
2501 Bienne

Questo documento è disponibile unicamente in formato pdf.

Lista dei numeri definiti dall'UFCOM per i quali deve essere garantita la localizzazione delle chiamate

Qui trovate la lista dei numeri definiti dall'UFCOM per i quali viene garantita la localizzazione delle chiamate e pertanto l'indicazione forzata del numero.

  • 0800 117 117; FFS Polizia die trasporti
  • 1414; Guardia aerea svizzera di soccorso REGA
  • 145; Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica
  • Basi legali

    Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

    Prescrizioni tecniche e amministrative relative all'istradamento e alla localizzazione delle chiamate d'emergenza.
     

    https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/it/pagina-iniziale/telecomunicazione/numerazione-telefonia/localizzazione-delle-chiamate-d-emergenza.html