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Pubblicato il 18 marzo 2024

Canone a carico delle collettività

Le collettività, le quali sono elencate esaustivamente nell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, pagano un canone annuo di 670 franchi.

Le collettività comprendono:

  • case per anziani e case di cura,
  • alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti,
  • internati e case per studenti,
  • istituti per disabili,
  • ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi,
  • istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure,
  • alloggi collettivi per richiedenti l'asilo,
  • conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose.

Una collettività, ad esempio una casa per anziani, paga il canone per tutti i suoi membri. L'ente di diritto privato o pubblico responsabile della collettività è quindi debitore del canone a carico delle collettività. Non sono i membri della collettività a rispondere del pagamento.

Le collettività possono inoltre essere sottoposte al canone a carico delle imprese. In questo caso sono informate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Importo

  • La fattura annua per una collettività ammonta a 670 franchi.

Fatturazione

  • Serafe riscuote il canone a carico delle collettività.
  • Il canone è pagato dall'ente di diritto privato o pubblico responsabile della collettività.
  • Se si constata un errore nei dati relativi all'indirizzo, occorre segnalarlo all'ente comunale o cantonale competente che, tramite il Cantone, trasmetterà i dati a Serafe.
  • Le fatture possono essere pagate una volta all'anno (fattura annuale) o in rate trimestrali e vi è la possibilità di scegliere tra bollettino di versamento, formato elettronico (e-fattura) o addebito diretto. Una fattura trimestrale in formato cartaceo costa due franchi in più.
  • La fattura è emessa nel primo mese del periodo di fatturazione, il termine di pagamento per la fattura annuale è di 60 giorni mentre quello per la fattura trimestrale è di 30 giorni. Il termine di prescrizione è di cinque anni.
  • Basi legali: articolo 69c della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 57 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).
     

Domande frequenti

Domande e risposte (FAQ)