Divieti di pubblicità
La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) prevede i divieti in materia di pubblicità illustrati qui di seguito.
Pubblicità per prodotti del tabacco
Nei programmi radiofonici e televisivi è vietata la pubblicità per prodotti del tabacco e sigarette elettroniche. Sono interessati da questo divieto:
- i prodotti del tabacco destinato a essere fumato (sigarette, sigari), a essere riscaldato o fiutato (snuff)
- i prodotti a base di nicotina per uso orale con o senza tabacco (snus, bustine di nicotina)
- i prodotti da fumo a base di erbe (sigarette alla canapa contenente CBD)
- le sigarette elettroniche con e senza nicotina, compresi i liquidi di ricarica
- i prodotti simili:
- prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, per esempio alla canapa contenente CBD
- prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati
- prodotti senza tabacco per pipe ad acqua (pietre, creme, gel)
Inoltre, nei programmi radiotelevisivi è vietata la pubblicità per oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco. Fanno parte di questa categoria gli oggetti che vengono utilizzati per consumare il tabacco, come ad es. pipe, pipe ad acqua, bocchini per sigarette, carta da sigarette, filtri per sigarette. Il divieto non comprende però ad es. gli accendini.
Link per maggiori informazioni: Legge sui prodotti del tabacco
Pubblicità per bevande alcoliche
La pubblicità per bevande distillate (ad es. bevande spiritose, acquavite, distillati) non è consentita nei programmi radiofonici e televisivi. Questa categoria comprende anche prodotti che, oltre ad altri ingredienti, contengono bevande distillate (es. alcopop e longdrink).
Per le altre bevande alcoliche (ad es. vino e birra) la pubblicità radiotelevisiva è ammessa previo rispetto di determinate condizioni (ad es. la pubblicità per tali bevande non deve essere rivolta specificatamente ai minori). Per le altre condizioni cfr. articolo 16 capoverso 1 lettere a-f nonché capoverso 2 ORTV
Le offerte di vendita di bevande alcoliche diffuse durante programmi radiofonici e televisivi (ossia presentazione completa del prodotto, con prezzo, indicazioni sulle possibilità di ordinazione nonché di elementi di indirizzo elettronici) sono vietate (cfr. art. 16 cpv. 3 ORTV).
Link per maggiori informazioni: Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione - Pubblicità per le bevande alcoliche.
Pubblicità politica
Cfr. art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV
La pubblicità per partiti politici non è consentita alla radio e alla televisione. Con partiti politici si intendono gruppi di persone che partecipano a elezioni popolari (cfr. art. 17 cpv. 1 ORTV).
Nei programmi radiofonici e televisivi è inoltre vietata la pubblicità per persone che ricoprono cariche politiche o vi si candidano. Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un'elezione popolare (come ad es. la carica di un consigliere nazionale) (cfr. art. 17 cpv. 2 ORTV).
Nei programmi radiotelevisivi è inoltre vietata la pubblicità per temi oggetto di votazioni popolari (a livello comunale/cantonale/federale) e questo a partire dal momento in cui la data della votazione è resa nota e sino alla votazione stessa. Al di fuori di questo lasso di tempo è possibile pubblicizzare temi politici (cfr. art. 17 cpv. 3 ORTV).
Pubblicità religiosa
La pubblicità per le confessioni religiose (ad es. riguardante la fede in Dio o l'appartenenza religiosa) non è ammessa nei programmi radiotelevisivi.
Inoltre, non è consentita la pubblicità per persone e istituzioni che rappresentano confessioni religiose (ad es. rappresentanti religiosi, chiese). È invece ammessa ad esempio la pubblicità per organizzazioni di beneficenza anche se di stampo religioso.
Pubblicità per agenti terapeutici
Art. 10 cpv. 2 lett. a e b LRTV
La pubblicità per agenti terapeutici ai sensi della legge sugli agenti terapeutici (LATer) è vietata nei programmi radiofonici e televisivi. Con agenti terapeutici si intendono farmaci (ad es. medicamenti) e dispositivi medici.
A seconda del farmaco/dispositivo medico in questione, la pubblicità alla radio e alla televisione può essere ammessa o meno. In alcuni casi sono necessarie anche avvertenze obbligatorie o una particolare impostazione della pubblicità (cfr. art. 31 segg. LATer, art. 14–25 OPuM nonché art. 69 cpv. 1–3 ODMed)
Inoltre, nei programmi radiofonici e televisivi sono vietate le televendite (ossia qualsiasi tipo di presentazione di prodotti, prezzi, indicazioni relative alle possibilità di ordinazione nonché elementi d'indirizzo elettronici) per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. b LRTV).
Per informazioni più dettagliate si rimanda alle linee guida in materia di pubblicità e sponsorizzazione per la radio e la televisione: link per maggiori informazioni Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione. Informazioni in merito sono inoltre disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Pubblicità occulta e pubblicità subliminale
Nei programmi radiotelevisivi, la pubblicità occulta e quella subliminale sono vietate. La pubblicità occulta consiste in una presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee all'interno di trasmissioni redazionali. La pubblicità occulta può essere a titolo oneroso o non oneroso (v. art. 11 cpv. 2 ORTV).
Pubblicità offensiva
Nei programmi radiofonici e televisivi è vietata la pubblicità che offende le convinzioni religiose o politiche.
Pubblicità fallace/sleale
Nei programmi radiofonici e televisivi è vietata la pubblicità fallace o sleale. La prassi dell'UFCOM si basa sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl).
Pubblicità che induce a un comportamento pregiudizievole
È vietata la pubblicità che induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale.
Pubblicità nociva per la gioventù
La pubblicità non deve mettere a repentaglio lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei minorenni. Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con questo tipo di pubblicità. Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare la pubblicità nociva per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione (cfr. art. 4 cpv. 1 ORTV).
Ad esempio, le trasmissioni pubblicitarie a contenuto erotico devono essere trasmesse dopo le 23.00. Inoltre, occorre indicare che un contenuto non è adatto ai giovani ricorrendo a segnali acustici o all'inserimento di un simbolo ottico permanente.
Pubblicità che viola i principi applicabili ai programmi
La pubblicità nei programmi radiofonici o televisivi deve rispettare i diritti fondamentali. Deve in particolare rispettare la dignità umana, non deve essere discriminatoria, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza.
Pubblicità da parte di collaboratori in pianta stabile responsabili dei programmi
I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell'emittente radiofonica o televisiva non possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Tali collaboratori non possono pertanto comparire nella pubblicità trasmessa durante i programmi dell'emittente (un moderatore di notiziario non può ad esempio comparire in uno spot pubblicitario nello stesso programma o in altri programmi dell'emittente; le eccezioni sono illustrate qui di seguito).
I collaboratori di programma delle emittenti le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti radiofoniche locali o regionali se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età (art. 12 cpv. 4 ORTV).