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Pubblicato il 18 marzo 2024

Inserimento di prodotti

Panoramica sulle regole per l'inserimento di prodotti

Riferimento all'inserimento di prodotti

Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all'inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria.

All'inizio della trasmissione occorre segnalare l'inserimento di prodotti e lo sponsor cui essi fanno capo, altrimenti è sufficiente un rinvio generale all'inserimento di prodotti.

  • All'inizio della trasmissione, ad esempio: "La seguente trasmissione è sponsorizzata da X, Y e Z. La seguente trasmissione contiene inserimenti di prodotti di X, Y e Z". / "La seguente trasmissione contiene inserimenti di prodotti degli sponsor X, Y e Z".
  • Dopo l'interruzione pubblicitaria: "La seguente trasmissione contiene inserimenti di prodotti"
  • Al termine della trasmissione: "Questa trasmissione conteneva inserimenti di prodotti".

In televisione

Sono possibili diverse modalità, ad esempio segnalando l'inserimento di prodotti:

  • Attraverso una schermata separata (Billboard)
  • Mediante una striscia di testo che viene fatta scorrere
  • Su una schermata su schermo ripartito
  • Mediante segnale acustico

Alla radio

  • Mediante segnale acustico

Eccezionalmente è sufficiente un'unica segnalazione dello sponsor

  • Il valore complessivo dell'inserimento di prodotti, dell'aiuto alla produzione o del premio del concorso è inferiore a 5000 franchi e
  • i beni o servizi messi a disposizione non sono né visibili né udibili nella trasmissione.

art. 12 cpv. 3 LRTV
art. 21 cpv. 3 ORTV

Inserimento di prodotti ammesso

L'inserimento di prodotti è fondamentalmente ammesso nelle trasmissioni redazionali.

L'inserimento di prodotti è vietato nei notiziari, nelle trasmissioni di attualità politica e trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici, nonché in trasmissioni per bambini, documentari e trasmissioni religiose.

Eccezione: nelle trasmissioni per bambini, nei documentari e nelle trasmissioni religiose è autorizzata la messa a disposizione gratuita di beni o servizi, in particolare di premi per concorsi o aiuti alla produzione di valore non significativo (fino a 5'000 franchi), a condizione che non sia versato un ulteriore compenso (ossia nessuna prestazione supplementare dello stesso sponsor).

art. 13 cpv. 4 LRTV
art. 21 cpv. 2 ORTV

Delimitazione tra inserimento di prodotti ammesso e pubblicità occulta vietata

L'inserimento di prodotti deve integrarsi nello sviluppo drammaturgico della trasmissione e non può contenere messaggi pubblicitari relativi ai prodotti né un accumulo di inserimenti di prodotti di per sé ammissibili.

Un inserimento di prodotti è ammesso e non viene considerato pubblicità occulta se:

  • sia la prestazione in natura o di servizi sia il modo in cui essa è presentata sono integrati nello sviluppo drammaturgico della trasmissione, e
  • non vengono fatte inutili menzioni, messe in risalto, ecc. che comportano un effetto pubblicitario per lo sponsor o per terzi.

La pubblicità occulta è vietata

  • Se non sono date le condizioni per un inserimento di prodotti ammesso.
  • In presenza di un accumulo di inserimenti di per sé ammissibili che producono un effetto pubblicitario inammissibile; determinante è l'impressione generale.

art. 12 cpv. 3 LRTV
art. 11 cpv. 2 ORTV
art. 21 cpv. 1 periodo 2 ORTV