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Pubblicato il 19 marzo 2024

RS 784.101.113/1.7 Indicazione del numero chiamante

Questo documento contiene i requisiti imposti ai fornitori di servizi di telecomunicazione per la trasmissione del numero della linea chiamante.

Nuovo requisito nell'edizione 4 (per i numeri fissi dal 1° gennaio 2026, per i numeri mobili dal 1° luglio 2026):

I fornitori del transito che ricevono una chiamata dall'estero contenente un identificatore di origine di un numero della rete telefonica svizzera devono inserire un indicatore per contrassegnare la chiamata. L’indicatore deve contenere anche l'informazione relativa al fornitore che ha apposto tale indicatore. Se ciò non è tecnicamente possibile, i fornitori del transito devono sopprimere l’identificatore di origine (requisito 2, capitolo 5).

Ciò consente al fornitore di servizi di terminazione di riconoscere meglio le chiamate con un numero falsificato (spoofing) e di prendere le misure necessarie ai sensi dell'articolo 26a capoverso 6 OST per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.

I dettagli sull'implementazione tecnica sono disponibili nel documento «Swiss TSP Anti-Spoofing Agreement Technical Specification» dell'asut.