Soggetto all'obbligo di notifica, notificato
Le emittenti radiofoniche e televisive svizzere sono soggette all'obbligo di notifica (art. 3 LRTV). Pertanto i programmi notificati non necessitano di una concessione dello Stato; possono essere diffusi via Internet, reti via cavo, via satellite o attraverso piattaforme di radiodiffusione digitale (DAB, DVB-T).