Separazione tra autopromozione e programma redazionale
Autopromozione
L'autopromozione è la pubblicità dell'emittente per le proprie offerte.
Sono considerati autopromozione ad esempio:
- riferimenti generali al proprio negozio online
- riferimenti a proprie registrazioni audio e video (se non si tratta di materiale d'accompagnamento)
- riferimenti a prodotti di merchandising (ad es. magliette, suonerie per telefoni cellulari)
La diffusione di autopromozione è fondamentalmente autorizzata.
Nei programmi radiofonici senza pubblicità (radio SSR, emittenti radiofoniche senza scopo di lucro titolari di una concessione) e nell'offerta online della SSR l'autopromozione è autorizzata solo se serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.
art. 14 LRTV
art. 22 cvp. 5 und 6 ORTV
art. 36 cvp. 2 ORTV
Dichiarazione dell'autopromozione
L'autopromozione deve essere separata dalla parte redazionale del programma ed è computata come tempo di pubblicità (cfr. "dichiarazione della pubblicità").
art. 9 cpv. 1 LRTV
art. 12 cpv. 1 ORTV
Programma redazionale
Sono considerati riferimenti redazionali (e non autopromozione o pubblicità):
- i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi;
- i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda (ossia, formulazione neutra);
- i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi; Esempio: al termine della trasmissione "nel nostro negozio online potete ordinare il DVD di questa trasmissione".
- brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica a condizione che la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione.