Nuovi attori economici nel settore del commercio elettronico
Se un sito Internet estero intende vendere un impianto di radiocomunicazione o un apparecchio elettrico a un cliente in Svizzera, dovrà a partire da metà luglio 2021 disporre di un intermediario nel nostro Paese. Inoltre, le piattaforme di vendita online dovranno collaborare con l'UFCOM nel quadro della sorveglianza del mercato.
Due nuove disposizioni sulla vendita online di impianti di radiocomunicazione e apparecchi elettrici entreranno in vigore il 16 luglio 2021. Queste introducono due nuovi attori economici nel mercato svizzero.
Quando un prodotto è offerto ai clienti svizzeri su un sito Internet estero, può succedere che né il fabbricante, né il mandatario, né l'importatore risiedano sul territorio nazionale, nell'Unione europea1 o nello Spazio economico europeo2. In questo caso, il "fornitore di servizi su ordinazione" sarà responsabile della conformità del prodotto. Questo dovrà inoltre:
- conservare per un periodo di dieci anni una copia della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità dei prodotti di cui ha permesso la messa a disposizione sul mercato svizzero;
- indicare direttamente sul prodotto o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove può essere contattato;
- collaborare con l'UFCOM nell'esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi legati a un prodotto non conforme di cui ha permesso la messa sul mercato svizzero;
- informare l'UFCOM se i prodotti di cui ha permesso la messa sul mercato svizzero non sono conformi; in particolare, deve fornire dettagli sulla non conformità e sulle misure correttive adottate.
Un altro attore emerge sul mercato svizzero: il "fornitore di servizi della società dell'informazione". Questi permetterà di stabilire un legame con le piattaforme di vendita online che d'ora in poi avranno l'obbligo di collaborare con l'UFCOM nell'ambito della sorveglianza del mercato. Questo nuovo fornitore di servizi permetterà di ritirare qualsiasi prodotto non conforme dalla vendita in Svizzera. Tale misura riguarda le piattaforme che vendono direttamente prodotti o che agiscono solo da intermediari.
Queste nuove disposizioni rafforzano gli strumenti a disposizione dell'UFCOM nell'ambito delle sue attività di sorveglianza del mercato nel settore degli impianti di radiocomunicazione e della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici. Ricordano il principio secondo cui qualsiasi prodotto venduto via Internet in Svizzera deve rispettare la legislazione svizzera, indipendentemente dal fatto che il venditore risieda all'estero. Queste disposizioni sono equivalenti a quelle della legislazione europea sulla sorveglianza del mercato . Sono state introdotte nell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) e nell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RS 734.5) con la revisione del 18 novembre 2020.
- Ai sensi dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA CH-UE, RS 0.946.526.81), gli operatori economici stabiliti nell'UE o in Svizzera sono soggetti a obblighi equivalenti.
- Ai sensi dell'allegato I della Convenzione istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31), il campo di applicazione dell'allegato I è identico a quello dell'MRA CH-UE.
- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011
Definizioni
Fornitore di servizi su ordinazione (art. 2 lett. obis OIT e art. 2 lett. nbis OCEM): ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste, e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci.
Fornitore di servizi della società dell'informazione (art. 2 lett. pbis OIT e art. 2 lett. obis OCEM): ogni persona fisica giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.