Secondo l'articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO) soltanto la firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto e munita di una marca temporale elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle) è equiparata alla firma autografa. Tuttavia in Svizzera sono poche le transazioni che richiedono una firma elettronica qualificata equiparata alla firma autografa (ad es. il credito al consumo) visto che la normativa svizzera sui contratti si fonda sul principio della libertà della forma. Se, per stipulare un contratto, le parti contraenti non sono tenute a fornire una firma autografa, possono certamente ricorrere ad altri tipi di firma elettronica, a condizione di essere pienamente coscienti dei loro limiti di utilizzazione.
Tuttavia, in linea generale il titolare del certificato qualificato che utilizza i prodotti di un prestatore riconosciuto ha la certezza che le transazioni per le quali è richiesta la forma scritta siano riconosciute giuridicamente. Inoltre, può dimostrare a chi verifica la firma di aver garantito un certo livello di sicurezza.