L'obiettivo dell'ordinamento svizzero sulle telecomunicazioni è offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi e a prezzi convenienti. A tal fine la legislazione stabilisce i diritti e i doveri dei fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) nei confronti dello Stato o di altri fornitori.
Un importante strumento per richiamare i FST ai propri doveri è la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), che si basa, da una parte, su iniziative e inchieste annuali e, dall'altra, sulle denunce presentate da consumatori o da fornitori concorrenti.
In caso di violazione degli obblighi, l'Ufficio può ordinare misure secondo l'articolo 58 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) o infliggere sanzioni pecuniarie secondo l'articolo 60 LTC. Per eventuali violazioni delle concessioni rilasciate dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), spetta a quest'ultima adottare i necessari provvedimenti.