Chiarimenti sulla conformità degli impianti di radiocomunicazione per radioamatori

Poiché lo spettro delle frequenze è una risorsa limitata, l'UFCOM si impegna, come ogni radioamatore, a preservarlo e a evitare interferenze. Per questo motivo si applicano prescrizioni particolari che tengono conto delle competenze dei titolari di un certificato di capacità. Lo scopo delle presenti informazioni è di chiarire l'applicazione di determinate disposizioni relative alla conformità degli impianti di radiocomunicazione per radioamatori.

Dopo l'attuazione nella legislazione svizzera della direttiva europea 1999/5/CE (direttiva R&TTE) nel 2000 e della direttiva europea 2014/53/UE (RED) nel 2015, gli impianti per radioamatori in commercio sono sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità.

Secondo l'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), gli impianti di radiocomunicazione per il mercato svizzero devono essere fabbricati in modo da soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

  • garantire la protezione della salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e la protezione dei beni (sicurezza; art. 7 cpv. 1 lett. a OIT);
  • non interferire con altri impianti di telecomunicazione o apparecchi elettrici e avere una certa immunità alle interferenze (compatibilità elettromagnetica; art. 7 cpv. 1 lett. b OIT);
  • utilizzare lo spettro delle radiofrequenze in modo efficace (art. 7 cpv. 2 OIT).

Quando un impianto di radiocomunicazione soddisfa questi requisiti essenziali, una volta superata con successo una procedura di valutazione della conformità (cfr. articoli 13 e 15 OIT), il fabbricante (o il suo mandatario domiciliato in Svizzera) deve allegarvi una dichiarazione di conformità.

Inoltre, l'impianto di radiocomunicazione deve soddisfare tutti i requisiti formali applicabili.

Dal 1° gennaio 2010, i seguenti impianti di radiocomunicazione per radioamatori sono stati esentati dalla valutazione di conformità:

  • gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che non sono messi a disposizione sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. d OIT);
  • i kit di montaggio per radioamatori, a prescindere dalla messa a disposizione o meno sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. e OIT);
  • gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato (indicativo di chiamata HB9) (art. 25 cpv. 1 lett. f OIT).

Un radioamatore (titolare di un certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, di un certificato di radiotelegrafista o di un certificato di radiotelefonista per radioamatori [indicativo di chiamata HB9]) può modificare e utilizzare per uso proprio apparecchi conformi che si trovano in commercio (art. 47 cpv. 3 OUS).

I titolari di un certificato per radioamatori principianti (indicativo di chiamata HB3) possono esercitare unicamente impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio e non possono apportare modifiche alla parte trasmittente (art. 47 cpv. 4 OUS).

Particolarità per i radioamatori cui è attribuito un indicativo di chiamata HB9

In base alle particolari conoscenze tecniche dei titolari di uno dei summenzionati certificati di capacità per radioamatori (indicativo di chiamata HB9), l'UFCOM tollera eccezionalmente quanto segue:

Uso di apparecchi radioamatoriali importati direttamente e loro (ri)vendita:

L'UFCOM tollera che un radioamatore HB9 eserciti un impianto di radiocomunicazione per radioamatori che ha importato direttamente per uso proprio e per il quale non esiste una procedura europea di valutazione della conformità. Egli può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione per radioamatori sia nella sua condizione originale che con modifiche.

Questa pratica di esenzione non riguarda gli apparecchi che sono stati dichiarati non conformi dall'UFCOM e pubblicati sulla lista degli apparecchi non conformi.

Inoltre l'UFCOM tollera che un apparecchio radioamatoriale direttamente importato, per il quale non esiste una procedura europea di valutazione della conformità, sia rivenduto come apparecchio usato, dietro ricevuta, nello stato originale o modificato, dopo un uso proprio prolungato, a un altro radioamatore HB9. Tuttavia, l'acquirente deve essere informato che si tratta di un apparecchio importato direttamente e, se del caso, che sono state apportate modifiche al dispositivo. La natura delle modifiche deve essergli comunicata.

L'importazione con lo scopo di (ri)vendere tali apparecchi non è consentita. Si applicano i soliti requisiti per l'immissione sul mercato. Ciò significa che l'importatore o il fabbricante deve sottoporre l'apparecchio a una procedura di valutazione della conformità valida. Inoltre, l'apparecchio deve soddisfare tutti i requisiti legali applicabili.

Dispositivi modificati disponibili in commercio e loro (ri)vendita:

Gli impianti di telecomunicazione modificati non possono, in linea di principio, essere immessi nuovamente sul mercato senza una nuova procedura di valutazione della conformità.

Un radioamatore HB9 può eccezionalmente rivendere dietro ricevuta un apparecchio disponibile in commercio, che ha usato e modificato, a un altro radioamatore HB9 come un apparecchio usato, senza dover ripristinare il suo stato originale. Tuttavia, all'acquirente deve essere comunicato che l'apparecchio è stato modificato e quali modifiche sono state apportate. Questo vale solo per le unità singole, ma non per le serie di apparecchi.

La modifica di apparecchi conformi allo scopo di (ri)venderli non è consentita. In questo caso, gli apparecchi modificati devono essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.

In caso di abuso, l'UFCOM sarà costretto a far rispettare l'ordinanza e ad avviare misure legali contro i radioamatori colpevoli.

In caso di rivendita di impianti radioamatoriali, va rispettato l'articolo 7 capoversi 2-5 dell'ordinanza dell'UFCOM del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)(ricevuta).

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