Poiché lo spettro delle frequenze è una risorsa limitata, l'UFCOM si impegna, come ogni radioamatore, a preservarlo e a evitare interferenze. Per questo motivo si applicano prescrizioni particolari che tengono conto delle competenze dei titolari di un certificato di capacità. Lo scopo delle presenti informazioni è di chiarire l'applicazione di determinate disposizioni relative alla conformità degli impianti di radiocomunicazione per radioamatori.
Dopo l'attuazione nella legislazione svizzera della direttiva europea 1999/5/CE (direttiva R&TTE) nel 2000 e della direttiva europea 2014/53/UE (RED) nel 2015, gli impianti per radioamatori in commercio sono sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità.
Secondo l'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), gli impianti di radiocomunicazione per il mercato svizzero devono essere fabbricati in modo da soddisfare i seguenti requisiti essenziali:
- garantire la protezione della salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e la protezione dei beni (sicurezza; art. 7 cpv. 1 lett. a OIT);
- non interferire con altri impianti di telecomunicazione o apparecchi elettrici e avere una certa immunità alle interferenze (compatibilità elettromagnetica; art. 7 cpv. 1 lett. b OIT);
- utilizzare lo spettro delle radiofrequenze in modo efficace (art. 7 cpv. 2 OIT).
Quando un impianto di radiocomunicazione soddisfa questi requisiti essenziali, una volta superata con successo una procedura di valutazione della conformità (cfr. articoli 13 e 15 OIT), il fabbricante (o il suo mandatario domiciliato in Svizzera) deve allegarvi una dichiarazione di conformità.
Inoltre, l'impianto di radiocomunicazione deve soddisfare tutti i requisiti formali applicabili.
Dal 1° gennaio 2010, i seguenti impianti di radiocomunicazione per radioamatori sono stati esentati dalla valutazione di conformità:
- gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che non sono messi a disposizione sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. d OIT);
- i kit di montaggio per radioamatori, a prescindere dalla messa a disposizione o meno sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. e OIT);
- gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato (indicativo di chiamata HB9) (art. 25 cpv. 1 lett. f OIT).
Un radioamatore (titolare di un certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, di un certificato di radiotelegrafista o di un certificato di radiotelefonista per radioamatori [indicativo di chiamata HB9]) può modificare e utilizzare per uso proprio apparecchi conformi che si trovano in commercio (art. 47 cpv. 3 OUS).
I titolari di un certificato per radioamatori principianti (indicativo di chiamata HB3) possono esercitare unicamente impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio e non possono apportare modifiche alla parte trasmittente (art. 47 cpv. 4 OUS).