Chiarimenti sulla conformità degli impianti di radiocomunicazione per radioamatori

Poiché lo spettro delle frequenze è una risorsa limitata, l'UFCOM si impegna, come ogni radioamatore, a preservarlo e a evitare interferenze. Per questo motivo si applicano prescrizioni particolari che tengono conto delle competenze dei titolari di un certificato di capacità. Lo scopo delle presenti informazioni è di chiarire l'applicazione di determinate disposizioni relative alla conformità degli impianti di radiocomunicazione per radioamatori.

Dopo il recepimento nella legislazione svizzera della direttiva europea 1999/5/CE (direttiva R&TTE) nel 2000 e della direttiva europea 2014/53/UE (RED) nel 2015, gli impianti per radioamatori in commercio sono sottoposti alla procedura di valutazione della conformità.

Secondo l'ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), gli impianti di radiocomunicazione per il mercato svizzero devono essere fabbricati in modo da soddisfare i seguenti requisiti essenziali:

  • garantire la protezione della salute e la sicurezza delle persone, degli animali domestici e la protezione dei beni (sicurezza; art. 7 cpv. 1 lett. a OIT);
  • non interferire con altri impianti di telecomunicazione o apparecchi elettrici e avere una certa immunità alle interferenze (compatibilità elettromagnetica; art. 7 cpv. 1 lett. b OIT);
  • utilizzare lo spettro delle radiofrequenze in modo efficace (art. 7 cpv. 2 OIT).

Quando un impianto di radiocomunicazione soddisfa questi requisiti essenziali, una volta superata con successo una procedura di valutazione della conformità (cfr. articoli 13 e 15 OIT), il fabbricante (o il suo mandatario domiciliato in Svizzera) deve allegarvi una dichiarazione di conformità.

Inoltre, l'impianto di radiocomunicazione deve soddisfare tutti i requisiti formali applicabili.

Dal 1° gennaio 2010, i seguenti impianti di radiocomunicazione per radioamatori sono stati esentati dalla valutazione di conformità:

  • gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che non sono messi a disposizione sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. d OIT), cioè quelli costruiti da un radioamatore HB9 (esclusi quelli disponibili sul mercato);
  • i kit di montaggio per radioamatori, a prescindere dalla messa a disposizione o meno sul mercato (art. 25 cpv. 1 lett. e OIT);
  • gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato (indicativo di chiamata HB9) (art. 25 cpv. 1 lett. f OIT).

Va notato che solo il fabbricante può determinare la destinazione d'uso di un impianto di radiocomunicazione (compresi i kit) e che tale destinazione d'uso non può in alcun caso essere modificata da un operatore di mercato o da un utente. In altre parole, solo il fabbricante di un impianto di radiocomunicazione può qualificarlo come impianto di radiocomunicazione (compresi i kit) per radioamatori.

Un radioamatore (titolare di un certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, di un certificato di radiotelegrafista o di un certificato di radiotelefonista per radioamatori [indicativo di chiamata HB9]) può modificare e utilizzare per uso proprio apparecchi conformi che si trovano in commercio (art. 47 cpv. 3 OUS).

I titolari di un certificato per radioamatori principianti (indicativo di chiamata HB3) possono esercitare unicamente impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio e non possono apportare modifiche alla parte trasmittente (art. 47 cpv. 4 OUS).

Particolarità per i radioamatori cui è attribuito un indicativo di chiamata HB9

In base alle particolari conoscenze tecniche dei titolari di uno dei summenzionati certificati di capacità per radioamatori (indicativo di chiamata HB9), l'UFCOM tollera eccezionalmente quanto segue:

Uso di apparecchi radioamatoriali importati direttamente e loro (ri)vendita:

L'UFCOM tollera l'importazione e l'esercizio da parte di un radioamatore HB9 di un impianto di radiocomunicazione per radioamatori conforme tecnicamente e per il quale non esiste una procedura europea di valutazione della conformità. Egli può esercitare l'impianto di radiocomunicazione per radioamatori sia nella sua condizione originale che con modifiche.

Solo gli impianti conformi tecnicamente e importati da un radioamatore HB9 sono oggetto da questa pratica eccezionale. Non ne sono oggetto gli impianti importati da un radioamatore HB3, dichiarati non conformi dall'UFCOM o pubblicati nell'elenco degli apparecchi non conformi. Questo elenco non è esaustivo e il fatto che un impianto non vi figuri non ne garantisce la conformità.

L'UFCOM collabora con le autorità doganali, che lo informano regolarmente delle importazioni di impianti senza filo. In caso di dubbi sulla conformità di un impianto, questo viene intercettato alla dogana e inviato all'UFCOM per un controllo. Se il controllo rivela una non conformità tecnica, viene avviata una procedura e viene emessa una decisione con spese. Se l'impianto rientra nell'elenco degli apparecchi non conformi, di norma viene avviato un procedimento penale amministrativo e vengono comminate una multa e la confisca dell'impianto.

Inoltre l'UFCOM tollera che un apparecchio radioamatoriale direttamente importato, per il quale non esiste una procedura europea di valutazione della conformità, sia rivenduto come apparecchio usato, dietro ricevuta, nello stato originale o modificato, dopo un uso proprio prolungato, a un altro radioamatore HB9. Tuttavia, l'acquirente deve essere informato che si tratta di un apparecchio importato direttamente e, se del caso, che sono state apportate modifiche al dispositivo. La natura delle modifiche deve essergli comunicata.

L'importazione con lo scopo di (ri)vendere tali apparecchi non è consentita. Si applicano i soliti requisiti per l'immissione sul mercato. Ciò significa che l'importatore o il fabbricante deve sottoporre l'apparecchio a una procedura di valutazione della conformità valida. Inoltre, l'apparecchio deve soddisfare tutti i requisiti legali applicabili.

Dispositivi modificati disponibili in commercio e loro (ri)vendita:

Gli impianti di telecomunicazione modificati non possono, in linea di principio, essere immessi nuovamente sul mercato senza una nuova procedura di valutazione della conformità.

Un radioamatore HB9 può eccezionalmente rivendere dietro ricevuta un apparecchio disponibile in commercio, che ha usato e modificato, a un altro radioamatore HB9 come un apparecchio usato, senza dover ripristinare il suo stato originale. Tuttavia, all'acquirente deve essere comunicato che l'apparecchio è stato modificato e quali modifiche sono state apportate. Questo vale solo per le unità singole, ma non per le serie di apparecchi.

La modifica di apparecchi conformi allo scopo di (ri)venderli non è consentita. In questo caso, gli apparecchi modificati devono essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.

In caso di abuso, l'UFCOM sarà costretto a far rispettare l'ordinanza e ad avviare misure legali contro i radioamatori colpevoli.

In caso di rivendita di impianti radioamatoriali, va rispettato l'articolo 7 capoversi 2-5 dell'ordinanza dell'UFCOM del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT).

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