Lista degli avvenimenti di grande importanza sociale

Per assistere ad importanti avvenimenti il pubblico televisivo svizzero non deve pagare tasse supplementari. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato il 21 agosto 2000 la lista degli avvenimenti che devono essere diffusi da reti liberamente accessibili e non unicamente da pay-TV. La lista è simile a quelle compilate da altri Paesi.

Ogni avvenimento elencato nella lista (in pratica si tratta solo di manifestazioni sportive), non può essere trasmesso in Svizzera unicamente dalle pay-TV. Una parte considerevole del pubblico deve poter ricevere tali programmi gratuitamente.

Iniziativa europea

La lista prende origine da un'iniziativa europea. Infatti, la crescente concorrenza nel settore televisivo induce sempre più le emittenti televisive private, in particolar modo le emittenti pay-TV, a concludere contratti d'esclusiva per la trasmissione di avvenimenti di grande rilievo. Ne consegue che il pubblico rischia di non poter più assistere alle manifestazioni sportive o culturali più importanti su canali televisivi liberamente accessibili.

Fatte queste considerazioni, il Consiglio d'Europa e l'UE hanno adottato misure di protezione in materia e invitato i loro Stati membri a segnalare ogni avvenimento a cui attribuiscono una grande importanza sociale. L'obiettivo è quello di compilare una lista consolidata a livello europeo che sarà rispettata dai Paesi membri del Consiglio d'Europa e dell'UE, cosicché sarà possibile evitare elusioni di ogni genere. In qualità di membro del Consiglio d'Europa anche la Svizzera è vincolata da questa regolamentazione.

Base legale per l'elenco steso dal DATEC è l'articolo 73 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) in combinato disposto con l'articolo 71 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401). Quest'elenco è riportato nell'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11).

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