Non tutte le forme di pubblicità possono essere trasmesse alla radio e alla televisione. Per tutelare la salute pubblica è vietata la pubblicità per il tabacco e sono limitate quelle per le bevande alcoliche e gli agenti terapeutici. Vietata inoltre la pubblicità per partiti politici e confessioni religiose.
È autorizzato pubblicizzare birra, vino, sidro e mosto. È vietato pubblicizzare bevande alcoliche che sottostanno alla legge sull'alcool: distillati, prodotti alcolici con un tasso alcolico superiore al 15 per cento del volume nonché prodotti che contengono distillati insieme ad altre sostanze (es. alcopop).
Altresì vietate sono la pubblicità per i partiti politici, quella per le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, per i temi oggetto di votazioni popolari, per le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. Non è inoltre ammessa la pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli agenti terapeutici ottenibili solo su prescrizione medica.
Sono state introdotti alcuni divieti di pubblicità per proteggere espressamente i minorenni: le televendite non possono rivolgersi ai minorenni inoltre, non può essere trasmessa pubblicità per bevande alcoliche prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini e agli adolescenti. È vietato creare un effetto pubblicitario per bevande che sottostanno al divieto di pubblicità secondo la legge sull'alcool e infine non sono ammesse le offerte di vendita di bevande alcoliche tramite ordinazione diretta.
Ultima modifica 14.07.2010