Accordi d'accesso

Gli accordi concernenti l’accesso devono essere inoltrati all’UFCOM al più tardi due settimane dopo la loro conclusione (art. 67 OST). Lo stesso vale per la loro modifica o la loro rescissione.

Su richiesta, l’UFCOM consente la consultazione di accordi e decisioni in materia di accesso (art. 68 OST).

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