Obbligo di diffusione (must carry) per piattaforme che diffondono programmi radiotelevisivi

In Svizzera chiunque diffonde programmi radiofonici e televisivi è tenuto a diffondere determinati programmi. Il cosiddetto regime must carry interessa tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che raggiungono più di 100 economie domestiche. Si applica a reti via cavo, reti IPTV (ad es. BlueTV o Sunrise UPC) e anche ad offerte virtuali senza rete propria (ad es. Zattoo o Wilmaa).

L'obbligo di must carry si applica a circa 18-20 programmi radiofonici e televisivi. Gli obblighi di diffusione vigono per tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) che offrono programmi radiotelevisivi, e anche per i fornitori di web TV che diffondono programmi sull’Internet pubblico, a prescindere dal fatto che il collegamento avvenga su linea o via reti mobili.

Gli obblighi di diffusione generali cui sono sottoposti i fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) sono sanciti dagli articoli 59 e 60 LRTV nonché dagli articoli 52-54 ORTV. L'articolo 21 della concessione SSR si applica inoltre alla diffusione dei programmi dell'emittente pubblica.

Programmi televisivi soggetti all'obbligo di diffusione

Le seguenti considerazioni riguardano l'obbligo di diffusione dei programmi televisivi. Nel complesso si distinguono quattro categorie di cosiddetti programmi must carry, che i FST sono tenuti a diffondere "gratuitamente e con un grado di qualità soddisfacente".

Alla luce di queste disposizioni e in virtù dell'articolo 53 ORTV, un FST può essere tenuto a diffondere un massimo di 50 programmi radiofonici e 30 programmi televisivi. Queste cifre sono da intendersi come limiti massimi che l'autorità di regolamentazione non può superare.

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