Nuove regole per la radio e la televisione dal 1° aprile 2007

Berna, 09.03.2007 - Il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) contenente le disposizioni d'esecuzione della legge sulla radiotelevisione (LRTV), anch'essa completamente modificata. Entrambi i testi entreranno in vigore il 1° aprile 2007. La nuova ordinanza concretizza tra l'altro le prescrizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione, di ripartizione dei proventi del canone, di preparazione tecnica dei programmi radiotelevisivi e di canoni di ricezione.

Dal prossimo 1° aprile entreranno in vigore nuove regole per la radio e la televisione. Le principali direttive in materia sono contenute nella nuova LRTV, approvata dal Parlamento il 24 marzo 2006. Secondo la nuova legge, in futuro le emittenti che non richiederanno né una partecipazione al canone né un diritto alla diffusione non necessiteranno di una concessione e non dovranno adempiere alcun mandato di prestazioni; saranno invece unicamente sottoposte a un obbligo di notifica. Per quanto concerne le reti private verranno ampliate le possibilità pubblicitarie e notevolmente aumentate le quote del canone versate alle emittenti radiofoniche e televisive regionali e locali. L'ordinanza stabilisce che la partecipazione al canone di ogni singola emittente ammonterà al massimo alla metà dei suoi costi d'esercizio; per le emittenti televisive regionali attive in zone la cui copertura necessita di un onere elevato, il sussidio potrà raggiungere al massimo il 70 percento dei loro costi d'esercizio.

Le principali disposizioni d'esecuzione

Le disposizioni d'esecuzione della legge concernono anche l'autorizzazione di pubblicità e sponsorizzazione. Alle emittenti private viene data molta più libertà commerciale (durata della pubblicità, interruzioni pubblicitarie, introduzione di nuove forme pubblicitarie come lo split screen e pubblicità virtuale); per la SSR la situazione rimane pressoché invariata: rispetto ad oggi, la SSR non sarà più autorizzata a diffondere finestre di televendita nonché pubblicità e sponsorizzazione autonome su Internet. Le verranno però accordate maggiori possibilità per quanto riguarda la pubblicità televisiva (ad es. sarà autorizzata la pubblicità virtuale e a schermo ripartito durante la trasmissione di manifestazioni sportive), e rimarrà possibile il product placement.

Per quanto riguarda la diffusione di programmi su linea, il Consiglio federale ha fatto uso della possibilità accordatagli dalla nuova LRTV di obbligare gli esercenti di reti via cavo a diffondere determinate reti straniere oltre ai canali svizzeri. Si tratta delle seguenti otto emittenti televisive: Arte, 3sat, Euronews, TV5, ARD, ORF 1, France 2, Rai Uno. L'ordinanza definisce anche che un esercente di reti via cavo può essere obbligato a diffondere in analogico un massimo di 25 canali televisivi, sia svizzeri che stranieri.

L'8 dicembre 2006, il Consiglio federale deciso in via preliminare di aumentare i canoni di ricezione per un totale del 2,5 percento, ossia circa un franco in più al mese per ogni nucleo famigliare. Ora il Consiglio federale riprende questa decisione nella nuova ORTV, aumentando del 4,1 percento il canone di ricezione televisivo e mantenendo invariato quello radiofonico. In questo modo, il Consiglio federale tiene conto del fatto che i costi della televisione si sviluppano in modo diverso da quelli della radio.

Indagine conoscitiva

Il disegno dell'ORTV approvato oggi è stato sottoposto agli ambienti interessati e alle competenti commissioni parlamentari nell'estate del 2006. Sono stati inoltrati più di 130 pareri ed è stato possibile tener conto di numerosi suggerimenti. Sono ad esempio stati eliminati i divieti di interruzioni pubblicitarie nei lungometraggi e di inserimento di prodotti validi per la SSR ed è stato considerevolmente aumentato il limite massimo della partecipazione al canone annua per il finanziamento dei costi d'esercizio delle emittenti private. È stato inoltre eliminato il divieto di sponsorizzazione per le radio complementari ed è stata portata a 3 minuti, dunque raddoppiata, la durata massima del diritto alla sintesi degli avvenimenti pubblici. Inoltre è stato introdotto l'obbligo di inserire un segnale ottico o acustico nelle trasmissioni televisive non criptate nocive per la gioventù.


Indirizzo cui rivolgere domande

Matthias Ramsauer, Vicedirettore, capodivisione Radio e Televisione, 032 327 55 10



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