Attività di vigilanza nel settore delle telecomunicazioni (2011)

Per garantire il rispetto delle prescrizioni applicabili, lo scorso anno l'UFCOM ha nuovamente condotto una serie di inchieste preliminari presso i fornitori di servizi di telecomunicazioni e avviato le necessarie procedure di vigilanza. Esse riguardano soprattutto questioni quali la raggiungibilità dei numeri d'emergenza tramite i servizi di telefonia VoIP, la menzione dell'organo di conciliazione per le telecomunicazioni sulla fattura, il fenomeno dello slamming (attivazione di una preselezione senza l'accordo del cliente), la gestione di elementi d'indirizzo – numeri di servizi a valore aggiunto in primis – e la statistica delle telecomunicazioni 2010.

Paul Andermatt, divisione Servizi di telecomunicazion

Le campagne di vigilanza sistematiche condotte dall'UFCOM lo scorso anno si sono concentrate su due ambiti tematici in particolare. Come prima cosa, è stato verificato se i fornitori di telefonia VoIP (voce tramite protocollo Internet) garantiscono ai loro clienti l'accesso ai servizi d'emergenza (polizia, pompieri, ambulanza, ecc.). Su 113 controlli effettuati, le prescrizioni vengono rispettate in 48 casi. 27 provider soddisfano i requisiti solo parzialmente, mentre tutti gli altri sono assolutamente fuori norma. L'UFCOM ha successivamente avviato una procedura di vigilanza nei confronti dei fornitori che non hanno posto rimedio alle carenze rilevate. Nel corso dell'estate, una delle procedure è sfociata in una sanzione amministrativa di 10 000 franchi, cui potrebbero aggiungersi misure più severe qualora il fornitore in questione continuasse a negare l'accesso ai servizi d'emergenza. Le altre procedure sono ancora pendenti.

L'UFCOM ha altresì effettuato controlli a campione per verificare se gli operatori adempiono all'obbligo di menzionare l'organo di conciliazione per le telecomunicazioni (ombudscom) sulle fatture. Nel 40 per cento dei casi le prescrizioni risultavano pienamente rispettate; per il resto le informazioni fornite erano incomplete, se non addirittura insufficienti. L'UFCOM ha pertanto ritenuto opportuno richiamare nuovamente l'attenzione di tutti gli interessati sull'esistenza di tale obbligo, proponendo nel contempo una serie di formulazioni standard. Un operatore che ha ignorato persistentemente i numerosi solleciti dell'UFCOM si è visto comminare una sanzione amministrativa pari a 500 franchi. Nei confronti degli operatori che hanno omesso di procedere alle rettifiche richieste, l'UFCOM sarà costretto ad avviare una procedura di vigilanza.

Fornitore di servizi non richiesto (slamming)

Un numero considerevole di interventi di vigilanza ha riguardato il fenomeno dello slamming, le cui vittime si vedono attribuire un altro operatore senza aver dato il proprio consenso. Un nuovo fornitore ha mancato di produrre le registrazioni dei colloqui di vendita ed è pertanto stato necessario avviare un'inchiesta preliminare, poi archiviata essendo tale obbligo stato successivamente assolto. La procedura di vigilanza avviata nei confronti di un secondo fornitore di servizi telefonici lo accusava di essersi riattribuito i collegamenti di ex-clienti dopo lo scioglimento del contratto. L'operatore ha però adottato le misure correttive del caso e la procedura ha potuto essere sospesa. Altre due società telefoniche hanno presentato richiesta per l'ottenimento di un ulteriore codice d'accesso per la libera scelta del fornitore di servizi (Carrier Selection Code, CSC). A fine estate l'UFCOM ha tuttavia comunicato il rifiuto delle richieste a causa di sospetti di slamming. Le relative procedure sono tuttora in corso. In seguito a un'inchiesta preliminare, le stesse società sono anche state oggetto di una procedura di vigilanza avviata a fronte della mancata produzione della registrazione di conversazioni potenzialmente rilevanti per la risoluzione della controversia riguardante lo slamming. A fine luglio, l'UFCOM ha potuto sospendere la procedura nei confronti del primo fornitore che ha preso i necessari provvedimenti correttivi. La seconda procedura è ancora pendente. Nel frattempo è infatti aumentato il numero delle denunce e dei reclami presentati nei confronti dell'operatore in questione.

Gestione di elementi di indirizzo

Avviata nel 2010, una procedura di vigilanza riguardante la gestione e l'attribuzione di nomi di dominio (indirizzi Internet) tratta del rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto (parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza). L'UFCOM ha deciso di imporre a SWITCH, fondazione incaricata dei suddetti compiti di gestione e attribuzione, l'obbligo di offrire a tutti gli hosting provider le proprie prestazioni alle stesse condizioni di cui beneficia switchplus, sua affiliata. Lo stesso vale anche per i servizi che determinano un ritorno pubblicitario: tutti i partner commerciali devono potervi accedere in modo neutro nell'ottica della concorrenza. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso inoltrato da SWITCH in opposizione alla decisione dell'UFCOM, successivamente deferito al Tribunale federale.

Nel settore dei servizi a valore aggiunto (numeri 090x), l'UFCOM ha dovuto intervenire in quasi 360 casi (214 nel 2010). In 120 casi una semplice inchiesta preliminare si è dimostrata sufficiente, per i due terzi restanti è stato tuttavia necessario avviare una procedura amministrativa. Inosservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi (55 %), mancato pagamento degli emolumenti amministrativi (25 %) e notifica di indirizzi non validi (14 %), queste le principali mancanze. 120 procedure si sono concluse con la revoca del numero. In 23 casi l'UFCOM ha negato l'attribuzione di numeri.

Statistica sulle telecomunicazioni

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire all'UFCOM una serie di informazioni necessarie all'allestimento dell'annuale statistica sulle telecomunicazioni. In passato la violazione di quest'obbligo ha portato l'UFCOM a pronunciare multe fino a 45 000 franchi. Per quanto riguarda la statistica 2010, nove operatori non si sono conformati all'obbligo di inoltrare i dati richiesti entro fino 2011. A inizio 2012 è pertanto stata valutata la possibilità di attivare procedure sanzionatorie.

Vigilanza esercitata dall'UFCOM

I compiti di vigilanza conferiti all'UFCOM dalla normativa sulle telecomunicazioni si fondano su un insieme di iniziative e inchieste condotte per proprio conto, ma anche su denunce da parte di fornitori di servizi di telecomunicazioni e consumatori. Queste ultime riguardano per lo più controversie legate alla normativa sui contratti e sulla concorrenza sleale, in cui l'UFCOM non ha voce in capitolo non essendo materialmente competente. In caso di sospetta violazione del diritto sulle telecomunicazioni, tuttavia, in virtù delle competenze attribuitegli l'Ufficio procede a un'inchiesta preliminare. Se i sospetti si rivelano infondati o gli interessati adottano spontaneamente misure correttive, l'UFCOM non va oltre. In caso contrario, avvia una procedura formale di vigilanza.

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