Dal 1° gennaio 2017, il campo d'applicazione della firma elettronica è più vasto e quest'ultima non si limita più a sostituire la firma autografa. Le basi legali permettono oramai alle persone giuridiche quali imprese o amministrazioni di utilizzare certificati digitali rilasciati dai prestatori riconosciuti.
Jean-Maurice Geiser e Christian Jenni, Servizi di telecomunicazione e posta
Le nuove disposizioni che regolamentano la firma elettronica sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Fino a questa data la firma elettronica qualificata era riservata alle persone fisiche: ora l'introduzione del sigillo elettronico regolamentato permette anche alle persone giuridiche e alle autorità di garantire la provenienza e l'integrità dei loro documenti digitali. Le imprese possono ricorrere a questo mezzo, ad esempio per firmare le loro fatture elettroniche e dimostrarne l'autenticità all'amministrazione dell'IVA. Inoltre, se la legge o un'ordinanza lo prevedono, le autorità possono servirsi della firma elettronica regolamentata per autenticare le loro decisioni amministrative o i testi pubblicati in Internet, si pensi a quelli della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e del Foglio federale (FF), firmati dalla Cancelleria federale, o del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), autenticati dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Identificazione elettronica
I nuovi certificati regolamentati possono fungere anche da identificatori elettronici, soprattutto per accedere a servizi on-line. Inoltre, permettono di criptare dati elettronici allo scopo di garantirne la confidenzialità al momento della trasmissione.
Per contro, come finora, solo la firma elettronica qualificata è, a determinate condizioni, equiparata alla firma autografa. D'ora in poi dovrà però essere munita di una marca temporale elettronica qualificata.
La seguente tabella riassume le varie possibilità di applicazione dei certificati digitali: