Gli impianti seguenti non devono essere notificati (Art. 9 cpv. 1 OIT):
Impianti nell'ambito dei due elenchi pubblicati dalla Commissione europea
- Sottoclassi della classe 1 (Subclasses of Class 1) e
- Sottoclassi della classe 2 (Subclasses of Class 2)
Le liste sono disponibili all'indirizzo seguente:
Impianti esentati solo in Svizzera
- Impianti di radiocomunicazione importati da una persona fisica o giuridica per il proprio uso e utilizzata a scopo non commerciale finché la quantità non superi le 4 unità dello stesso tipo.
- Impianti di radiocomunicazione che non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno secondo l'articolo 16 OIT.
Impianti radio che usano frequenze harmonizzate in Svizzera ed in molti paesi dell'UE; Stazioni di base di servizi di telecomunicazione concessionati.
- CB, impianti di radiocomunicazione che operano nella banda 27 MHz, 40 canali, FM 4 W secondo CEPT PR 27 o AM 4W / SSB 12W.
- Impianti di radioamatore.
- Impianti al suolo del servizio di radionavigazione aeronautico.
- Stazioni di base GSM (GSM-R, GSM-P, GSM-E; GSM-1800).
- Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) che operano nella banda 406 MHz a 406.025 MHz, 121.5 MHz e 243 MHz.
- Impianti VSAT 4 / 6 / 11 / 12 / 14 GHz.
Ultima modifica 01.01.2013