Chiunque, compresa una persona giuridica, può ricorrere a ombudscom per risolvere una controversia con un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, fintanto che sia il consumatore finale del servizio.
L'organo di conciliazione può occuparsi dei conflitti che riguardano
- un contratto tra il cliente e l'operatore o il fornitore
- l'utenza o l'utilizzo di servizi di telecomunicazione.
Ad esempio, in caso di problemi concernenti:
- la fatturazione (inclusi i servizi a valore aggiunto e i servizi di roaming);
- la disdetta e/o la durata di un contratto, in particolare in caso di cambio dell'operatore;
- la libera scelta del fornitore di servizi di telecomunicazione (preselezione, marketing telefonico);
- l'attivazione o la disattivazione dei servizi SMS-MMS a pagamento;
- la qualità delle prestazioni;
- la garanzia di un apparecchio ricevuto alla conclusione di un contratto (ad es. apparecchi terminali sovvenzionati);
- l'applicazione delle condizioni generali di un contratto;
- il blocco del collegamento da parte dell'operatore in seguito al mancato pagamento di un importo controverso per servizi a valore aggiunto.
L'organo di conciliazione non può
Costi della conciliazione
L'importo richiesto a un consumatore dall'organo di conciliazione per il trattamento di una richiesta di conciliazione non può superare i CHF 20.-.
Ultima modifica 30.10.2015