Quando posso rivolgermi a ombudscom?

Chiunque, compresa una persona giuridica, può ricorrere a ombudscom per risolvere una controversia con un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, fintanto che sia il consumatore finale del servizio.

L'organo di conciliazione può occuparsi dei conflitti che riguardano

  • un contratto tra il cliente e l'operatore o il fornitore
  • l'utenza o l'utilizzo di servizi di telecomunicazione.

Ad esempio, in caso di problemi concernenti:

  • la fatturazione (inclusi i servizi a valore aggiunto e i servizi di roaming);
  • la disdetta e/o la durata di un contratto, in particolare in caso di cambio dell'operatore;
  • la libera scelta del fornitore di servizi di telecomunicazione (preselezione, marketing telefonico);
  • l'attivazione o la disattivazione dei servizi SMS-MMS a pagamento;
  • la qualità delle prestazioni;
  • la garanzia di un apparecchio ricevuto alla conclusione di un contratto (ad es. apparecchi terminali sovvenzionati);
  • l'applicazione delle condizioni generali di un contratto;
  • il blocco del collegamento da parte dell'operatore in seguito al mancato pagamento di un importo controverso per servizi a valore aggiunto.

L'organo di conciliazione non può

  • stabilire danni né interessi, e neppure decidere se si tratti di un torto morale;
  • intervenire nei casi che rientrano nell' ambito del diritto pubblico (vedi "A chi posso rivolgermi negli altri casi?").

Costi della conciliazione

L'importo richiesto a un consumatore dall'organo di conciliazione per il trattamento di una richiesta di conciliazione non può superare i CHF 20.-.

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