Pubblicità telefonica indesiderata – nuova disposizione

D'ora innanzi per le imprese pubblicitarie che ignorano l'asterisco nell'elenco telefonico potrà scattare una sanzione. Infatti, chi accanto al proprio nome ha un asterisco avverte che non desidera chiamate pubblicitarie. La nuova disposizione nella legge contro la concorrenza sleale (LCSl), in vigore dal 1° aprile 2012, obbliga le imprese a rispettare questo segnale.

Jens Kaessner, Divisione Servizi di telecomunicazione

"Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco tele-fonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta", questo è il tenore del nuovo articolo nella legge contro la concorrenza sleale (LCSl).

Già prima della revisione, i clienti che figuravano in un elenco avevano il diritto di segnalare che non desideravano ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi. Dal 1° aprile il mancato rispetto dell'asterisco è considerato un'infrazione sanzionabile ai sensi della LCSI. Vi sono però alcune eccezioni: talvolta la pubblicità è lecita nonostante l'asterisco, ad esempio nel caso in cui una persona dia il suo consenso tramite la partecipazione a un concorso.

Dopo la revisione della legge, l'UFCOM ha adeguato il suo opuscolo informativo "Pubblicità telefonica" contenente consigli, domande e risposte sull'argomento. L'applicazione della LCSl è di competenza dei Cantoni. A livello federale la LCSl compete alla SECO.

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