Esenzione dall'obbligo di annuncio

Le persone che soddisfano determinate condizioni sono esentate dall'obbligo di annuncio. Chi non sottostà all'obbligo di annuncio non sottostà neppure all'obbligo di pagamento della tassa di ricezione.

Sono esentati dall'obbligo d'annuncio:

  • Le persone domiciliate all'estero che soggiornano in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile o 90 giorni consecutivi.
  • Gli ospiti delle case di cura che necessitano di cure specifiche corrispondenti a uno dei livelli indicati all'art. 7a cpv. 3 lett. e dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni sono esonerati dal pagamento dei canoni radiotelevisivi e dall'obbligo di annuncio. Deve essere comunque inoltrata a Billag SA una dichiarazione della casa di cure relativamente al livello di cure di cui la persona ha bisogno.
  • Le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi nei locali di servizio e di soggiorno.
  • Le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i posti consolari, nonché i beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede.
  • I membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola o O del Dipartimento federale degli affari esteri, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.
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