Solo le persone che ricevono una prestazione complementare annua alla rendita AVS o AI secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità possono essere esentate dall'obbligo di pagare il canone di ricezione.
- Condizioni: su richiesta scritta queste persone sono esentate dall'obbligo di pagamento della tassa di ricezione. Il richiedente deve fornire una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari. In tal modo, è esentato non solo il richiedente, ma l'intera economia domestica in cui vive. Dopo l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa, Billag SA deve periodicamente verificare se continuano a sussistere le condizioni. Coloro che ricevono solo prestazioni complementari cantonali non sono esentati dall'obbligo di pagamento delle tasse di ricezione.
- Momento della richiesta: si consiglia di inoltrare a Billag SA la domanda relativa all'esenzione dall'obbligo di pagamento delle tasse, parallelamente a quella per le prestazioni complementari inoltrata alla Cassa di compensazione AVS/AI. Solo dopo una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari Billag SA può decidere in merito alla domanda di esenzione.
- Inizio dell'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa: l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa può avvenire al più presto a partire dal mese successivo l'inoltro della domanda. L'esenzione retroattiva non è possibile. Esempio: inoltro della domanda di esenzione presso Billag SA in data 6 agosto 2004; esenzione a partire dal 1° settembre 2004 sulla base di una decisione passata in giudicato, datata 14 giugno 2004, relativa all’assegnazione delle prestazioni complementari con effetto dal 1° gennaio 2003.
Ultima modifica 01.04.2007