Le persone che soddisfano determinate condizioni sono esentate dall'obbligo di annuncio. Chi non sottostà all'obbligo di annuncio non sottostà neppure all'obbligo di pagamento della tassa di ricezione.
Sono esentati dall'obbligo d'annuncio:
- Le persone domiciliate all'estero che soggiornano in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile o 90 giorni consecutivi.
- Gli ospiti delle case di cura che necessitano di cure specifiche corrispondenti a uno dei livelli indicati all'art. 7a cpv. 3 lett. e dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni sono esonerati dal pagamento dei canoni radiotelevisivi e dall'obbligo di annuncio. Deve essere comunque inoltrata a Billag SA una dichiarazione della casa di cure relativamente al livello di cure di cui la persona ha bisogno.
- Le autorità federali per la ricezione di programmi radiotelevisivi nei locali di servizio e di soggiorno.
- Le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i posti consolari, nonché i beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede.
- I membri del personale diplomatico, amministrativo e tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola o O del Dipartimento federale degli affari esteri, sempre che non si tratti di cittadini svizzeri.
Ultima modifica 01.01.2008