Ricezione professionale

La ricezione è considerata nell'ambito dell'attività professionale quando nelle aziende vengono esercitati apparecchi a scopo di intrattenimento o di informazione del personale. Sono compresi nell'annuncio anche gli apparecchi fissi e mobili installati in autoveicoli, imbarcazioni, ecc. impiegati per gli scopi dell'azienda.

In conformità alla sentenza del Tribunale federale del 13 aprile 2015, i canoni radiotelevisivi non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Tipo di ricezione Radio CHF/ mese  fino marzo 2015 (IVA inclusa) TV  CHF/ mese fino marzo 2015 (IVA inclusa) Radio CHF/ mese da aprile 2015 (IVA esclusa) TV CHF/ mese da aprile 2015 (IVA esclusa)
Ricezione prof. 18.65 32.40 18.20 31.60
Ricezione commerciale I (1-10 apparecchi) 18.65 32.40 18.20 31.60
Ricezione commerciale I (11-50 apparecchi)  31.10 53.95 30.30 52.65
Ricezione commerciale I (51 e più apparecchi)  42.90 74.50 41.85 72.65

Succursale

Ogni succursale è separatamente soggetta all'obbligo di annuncio e di pagamento della tassa di ricezione. Viene considerata una succursale ogni unità scindibile e diretta in modo indipendente di un'impresa.

Scuole

L'obbligo di annuncio e di pagare la tassa per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi dipende dal numero di direzioni scolastiche presenti su un area scolastica. Se su un'area si trovano più direzioni, ognuna di esse deve annunciarsi singolarmente.

Ricezione nell'ambito dell'attività professionale via Internet

Conformemente alle nuove disposizioni in vigore dal 1° settembre 2008, è obbligatorio annunciarsi presso Billag SA per la ricezione professionale di programmi radiofonici via Internet, se:

  • l'azienda dispone di un collegamento ISDN o a banda larga (p. es. ADSL, rete via cavo);
  • un software specifico (p. es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione.

In questi casi e a condizione che nell'azienda non siano presenti altri apparecchi per la ricezione radiofonica vige l'obbligo di annuncio per la ricezione di programmi radiofonici.

Conformemente alle nuove disposizioni in vigore dal 1° settembre 2008, è obbligatorio annunciarsi presso Billag SA per la ricezione professionale di programmi televisivi via Internet, se:

  • l'azienda dispone di un collegamento a banda larga (p. es. ADSL, rete via cavo);
  • un software specifico (p. es. Mediaplayer, Realplayer) permette la ricezione;
  • l'azienda ha sottoscritto un abbonamento a pagamento per la ricezione di programmi televisivi oppure è registrata presso un fornitore per l'accesso gratuito agli stessi.

In questi casi e a condizione che nell'azienda non siano presenti altri apparecchi per la ricezione televisiva vige l'obbligo di annuncio per la ricezione di programmi televisivi.

Se le imprese redigono direttive che vietano ai loro collaboratori la ricezione di programmi radiotelevisivi via Internet sul posto di lavoro oppure se adottano misure tecniche volte a impedire la ricezione dei suddetti programmi, sono esonerate dal pagamento del canone per la ricezione a scopo professionale di programmi radiotelevisivi mediante computer.

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