L'UFCOM è l'autorità di vigilanza delle emittenti radiotelevisive. Verifica il rispetto della concessione e in particolare delle disposizioni giuridiche sul finanziamento (pubblicità/sponsorizzazione). L'esame dei ricorsi in materia di programmi è invece di competenza dell'Autorità indipendente di ricorso AIRR.
La maggior parte delle procedure di vigilanza che l'UFCOM intraprende contro le emittenti radiotelevisive riguarda questioni legate alla pubblicità (inserti pubblicitari, pubblicità per bevande alcoliche, pubblicità occulta) e alla sponsorizzazione (sponsor di notiziari, citazioni promozionali dello sponsor). L'UFCOM è anche incaricato di sorvegliare che vengano rispettati la concessione (ad es. mandati di prestazioni) e gli aspetti tecnici legati alla diffusione. L'Ufficio avvia procedure nei confronti di chi diffonde al di là della zona di copertura stabilita nell'allegato alla sua concessione o installa trasmettitori non autorizzati. Infine, la potenza d'emissione non deve superare i valori limite fissati per non causare interferenze a terzi.
Se l'UFCOM accerta una violazione può ordinare in particolare il ripristino della situazione conforme al diritto, confiscare gli introiti ottenuti illecitamente e comminare una sanzione amministrativa.
Va fatta una chiara distinzione tra le competenze dell'UFCOM e quelle dell'Autorità indipendente di ricorso (AIRR), che si occupa dei ricorsi in materia di programmi. L'AIRR entra nel merito dei ricorsi contro trasmissioni redazionali già diffuse, verificando se queste rispettano le esigenze minime relative al contenuto del programma (ad es. dignità umana, adeguatezza) e alla protezione della gioventù (art. 4 e 5 LRTV). Spetta invece all'UFCOM verificare se in un programma viene trasmessa a pagamento pubblicità occulta.
Ultima modifica 04.01.2017