Revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV) – nuovo canone radiotelevisivo

Dossier archiviato: stato 14.06.2015


Il 26 settembre 2014 il Parlamento ha adottato la revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV) con 137 voti a favore, 99 contrari e 7 astenuti.

Appianamento delle divergenze nella sessione autunnale 2014 (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati)

Consiglio nazionale

L'11 settembre 2014 il Consiglio nazionale si è occupato della revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV) nell'ambito dell'appianamento delle divergenze, risolvendo cinque delle sei divergenze ancora esistenti. Il Consiglio nazionale si è riavvicinato al Consiglio degli Stati quanto all'importo della quota di partecipazione al canone radiotelevisivo delle emittenti radiotelevisive locali e regionali titolari di una concessione (dal 4 al 6 per cento dei proventi complessivi del canone) e anche in merito all'impiego dell'eccedenza finora accumulata della quota di partecipazione al canone, che dovrà essere destinata sia alla formazione e al perfezionamento professionale sia alla digitalizzazione della diffusione dei programmi radiotelevisivi.

L'unica divergenza che ancora sussiste riguarda la possibilità di esentare le economie domestiche che non possiedono un apparecchio di ricezione (opting out), quale soluzione transitoria per un periodo di cinque anni. Il Consiglio degli Stati si è opposto a questa opzione, mentre il Consiglio nazionale ha confermato sua decisione (110 voti a favore e 74 contro) dichiarandosi sempre a favore di questa opzione. La divergenza viene dunque ora rinviata al Consiglio degli Stati.

Consiglio degli Stati

Il 16 settembre 2014 il Consiglio degli Stati ha deciso, senza opposizione, in favore di una possibilità di opting out limitata a cinque anni per le economie domestiche senza apparecchi di ricezione, appianando in questo modo anche l'ultima divergenza con il Consiglio nazionale.

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-CN / 30 giugno 2013)

Appianamento delle divergenze (30.6.2014)

Dibattito al Consiglio degli Stati

Il 19 giugno 2014 la revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV) è passata al vaglio del Consiglio degli Stati come seconda camera. Analogamente al Consiglio nazionale, la Camera alta ha seguito la proposta avanzata dal Consiglio federale sul nuovo canone radiotelevisivo. L'ampia maggioranza del Consiglio degli Stati ha deliberato che, oltre alle economie domestiche, anche le imprese debbano pagare il canone, contribuendo così al finanziamento del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo. La Camera dei Cantoni ha inoltre respinto la possibilità di esenzione per le economie domestiche che non possiedono un apparecchio di ricezione (opting out), che era stata appoggiata dal Consiglio nazionale quale soluzione transitoria per un periodo di cinque anni.

Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Con queste decisioni anche il Consiglio degli Stati, dopo il Consiglio nazionale, si esprime a favore della sostituzione dell'attuale canone di ricezione con un canone radiotelevisivo riscosso presso tutte le economie domestiche e imprese, indipendentemente dalla possibilità di ricevere programmi. Esentati dall'obbligo di pagamento sono, come ora, le persone che percepiscono prestazioni complementari alle rendite AVS/AI e i diplomatici esteri. A questi, con il nuovo canone, si aggiungeranno anche le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 500 000 franchi. Il canone a carico delle economie domestiche sarà prelevato da un ente di riscossione privato, scelto tramite gara pubblica, che riceverà i dati relativi alle economie domestiche dai registri cantonali e comunali degli abitanti. Il canone per le imprese sarà invece riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, che utilizza i dati e i processi dell'imposta sul valore aggiunto. Grazie al maggior numero di economie domestiche e imprese soggette al pagamento, il nuovo canone sarà inferiore a quello attuale.

Nessuna definizione preliminare del servizio pubblico

Il Consiglio degli Stati ha bocciato a grande maggioranza una proposta di rinvio alla Commissione in cui si chiedeva che, prima di deliberare sulla revisione della LRTV del Consiglio federale, fosse stilato un rapporto sulle prestazioni del servizio pubblico della SSR e si definissero precisamente le prestazioni della SSR. Il Consiglio federale procederà comunque all'elaborazione di un rapporto sul servizio pubblico, siccome lo stesso giorno il Consiglio degli Stati ha accolto una richiesta in tal senso, formulata in un postulato della sua Commissione. Questa decisione non è tuttavia destinata a influire sulle successive discussioni in materia di revisione della LRTV che si terranno in Parlamento.

Eccedenza derivante dal canone di ricezione da utilizzare per le emittenti locali e regionali

Oltre al canone radiotelevisivo il Consiglio degli Stati ha esaminato anche altri punti della LRTV, giungendo alla decisione che la quota di partecipazione delle emittenti radiotelevisive locali e regionali (attualmente splitting del canone) debba ammontare a un valore compreso tra il 4 e 6 per cento dei proventi globali del canone. La proposta del Consiglio federale in materia si situava tra il 3 e il 5 per cento mentre quella del Consiglio nazionale tra il 4 e il 5 per cento. Il Consiglio degli Stati ha invece respinto la ripartizione fissa della quota di partecipazione al canone tra le emittenti radiofoniche (36%) e quelle televisive (64%), proposta dal Consiglio nazionale. La Camera alta ha deciso che la ripartizione tra radio e televisione non sia definita nella legge ma venga stabilita dal Consiglio federale in funzione del finanziamento necessario all'adempimento dei mandati di prestazione delle emittenti regionali e locali. Differentemente dal Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati intende utilizzare l'eccedenza finora accumulata della quota di partecipazione al canone delle emittenti locali e regionali, pari a circa 45 milioni di franchi, per la formazione e la formazione continua e la digitalizzazione della diffusione dei programmi radiotelevisivi con partecipazione al canone. Il Consiglio nazionale si era invece espresso in favore della proposta del Consiglio federale, che prevede di restituire l'eccedenza ai contribuenti. Inoltre in futuro il Consiglio degli Stati intende sostenere l'archiviazione di programmi radiotelevisivi con i proventi del canone, invece di ricorrere alla tassa di concessione o a generici fondi federali, come succede oggi. Da ultimo il Consiglio degli Stati ha sancito chiaramente nella LRTV che un'estensione delle concessioni radiotelevisive non è ammessa senza una gara pubblica preliminare.

Sia nel Consiglio degli Stati sia nel Consiglio nazionale le seguenti questioni sono rimaste incontestate: l'obbligo delle emittenti televisive regionali concessionarie di sottotitolare le principali trasmissioni informative, l'eliminazione della pluralità delle opinioni e dell'offerta quale condizione per il rilascio della concessione, e il miglioramento del finanziamento di nuove tecnologie di trasmissione. Inoltre il Consiglio degli Stati ha accolto senza opposizione le decisioni del Consiglio nazionale di limitare i notiziari regionali nei programmi radiofonici della SSR a un massimo di un'ora al giorno e di prendere in debita considerazione le regioni linguistiche e la parità dei sessi nel consiglio di fondazione di Mediapulse.

Il dossier passa ora nella fase di appianamento delle divergenze tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati.

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S marzo/aprile 2014)

Deliberazione di dettaglio (28.4.2014)

Dibattito di entrata in materia/Deliberazione di dettaglio (31.3./1.4.2014)

Dibattito del Consiglio nazionale

La revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV) ha scatenato accesi dibattiti in seno al Consiglio nazionale. Il 12 marzo 2014, la sola discussione concernente il nuovo canone radiotelevisivo ha occupato la Camera per ben quattro ore e mezza. Alla fine il Consiglio nazionale ha accolto pienamente la proposta del Consiglio federale.

Sono stati rifiutati tutti i numerosi emendamenti, salvo quello che prevede di esentare per cinque anni dal canone le economie domestiche che non dispongono di un apparecchio per la ricezione radiotelevisiva.

Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Con queste decisioni anche il Consiglio nazionale si esprime a favore della sostituzione dell'attuale canone di ricezione con un canone radiotelevisivo riscosso presso tutte le economie domestiche e imprese, indipendentemente dalla possibilità di ricevere programmi. Esentati dall'obbligo di pagamento sono, come finora, le persone che percepiscono prestazioni complementari alle rendite AVS/AI e i diplomatici esteri, ai quali con il nuovo canone si aggiungono anche le imprese il cui fatturato annuo non supera 500'000 franchi. Il canone a carico delle economie domestiche sarà percepito da un ente di riscossione privato scelto tramite concorso pubblico che riceverà i dati relativi alle economie domestiche dai registri cantonali e comunali degli abitanti. Il canone per le imprese sarà invece riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, che utilizza i dati e i processi dell'imposta sul valore aggiunto. Grazie al maggior numero di economie domestiche e imprese soggette al pagamento, il nuovo canone sarà inferiore a quello attuale.

Nessuna definizione preliminare del servizio pubblico

Il Consiglio nazionale ha respinto una proposta di non entrata in materia e due proposte di rinvio, le quali richiedevano che in via preliminare si formulasse la definizione di servizio pubblico in ambito radiotelevisivo, si finanziasse il servizio tramite imposta oppure attingendo dalle finanze federali. La Camera del popolo ha rifiutato anche due emendamenti che avanzavano, tra l'altro, le seguenti richieste: il prelievo del canone per mezzo dell'imposta federale diretta, la presentazione del canone nel consuntivo, la determinazione del canone da parte del Parlamento (invece del Consiglio federale), un canone che non superi i 360 franchi l'anno, l'opzione di opting out a durata illimitata per economie domestiche e imprese, nonché la rinuncia a un canone per le imprese. Quest'ultima proposta tuttavia è stata respinta solo di misura per decisione del presidente.

Restituzione dell'eccedenza a chi ha pagato il canone

Oltre al canone radiotelevisivo il Consiglio nazionale ha esaminato anche altri ambiti della LRTV, giungendo alla decisione che la quota di partecipazione al canone delle emittenti radiotelevisive locali e regionali (attualmente "splitting del canone") debba ammontare a un valore compreso tra il 4 e 5 per cento dei proventi globali del canone. La proposta del Consiglio federale in materia si situava tra il 3 e il 5 per cento. Allo stesso tempo il Consiglio nazionale ha fissato in che misura la quota di partecipazione debba essere ripartita tra le emittenti radiofoniche (36%) e quelle televisive (64%), un elemento che il Consiglio federale aveva volutamente lasciato aperto nella legge. Il Consiglio nazionale, fra l'altro, ha respinto anche l'introduzione di pubblicità politica nella radiotelevisioneun divieto di pubblicità esteso a tutta l' offerta editoriale della SSR (servizi online, Swissinfo, teletext, ecc.) e l'annullamento della restrizione a due concessioni radiotelevisive per impresa. La Camera bassa ha deciso, a stretta maggioranza, che il limite di durata dei giornali regionali nei programmi radiofonici della SSR sia fissato a un'ora al giorno. L'altra proposta accolta, anche in questo caso con una risicata preponderanza di voti a favore, è quella di restituire l'eccedenza della quota di partecipazione al canone delle emittenti locali e ragionali, pari a circa 45 milioni di franchi, a chi paga il canone. L'alternativa rifiutata dal Consiglio nazionale prevedeva l'impiego dell'eccedenza per la formazione e il perfezionamento dei programmisti oltre che per la digitalizzazione della diffusione dei programmi.

Nessun dibattito è stato sollevato per le seguenti questioni: l'obbligo delle emittenti televisive regionali concessionarie di sottotitolare le principali trasmissioni informative, l'eliminazione della pluralità delle opinioni e dell'offerta quale condizione per il rilascio della concessione, e il miglioramento del finanziamento di nuove tecnologie di trasmissione.

L'oggetto passa ora all'esame del Consiglio degli Stati.

Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-CN / da luglio 2013)

Deliberazione di dettaglio (21 ottobre 2013)

Deliberazione di dettaglio (19 – 20 agosto 2013)

Dibattito di entrata in materia (4 luglio 2013)

Messaggio del Consiglio federale (29.05.2013)

Il futuro canone radiotelevisivo, a differenza dell'attuale canone di ricezione, non sarà più legato al possesso di un apparecchio di ricezione e pertanto dovrà essere versato da ogni economia domestica e impresa. Il cambiamento di sistema è una conseguenza dell'evoluzione tecnologica, perché al giorno d'oggi la ricezione radiotelevisiva è diventata possibile anche tramite apparecchi multifunzionali, quali smartphone, computer e tablet: definire il concetto di apparecchio di ricezione diventa sempre più difficile. Ne risulta che oggi quasi tutte le economie domestiche e le imprese hanno la possibilità di accedere ai programmi radiotelevisivi e che sono quindi tenuti a pagare il canone. Il considerevole onere amministrativo da parte dell'organo di riscossione del canone, legato alle procedure di annuncio e disdetta, e i conseguenti controlli eseguiti presso le economie domestiche e le imprese non appaiono più giustificabili. La collettività è inoltre tenuta a sopperire ai mancati introiti causati dai radioascoltatori e telespettatori pirata. Grazie al nuovo canone radiotelevisivo questi problemi trovano una risposta oggettiva e appropriata. Il Consiglio federale attua con il presente progetto l'incarico, conferito dal Parlamento, di elaborare un progetto di legge per l'introduzione di un nuovo canone radiotelevisivo indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione. Immutata resta la finalità del canone, che servirà a finanziare i programmi radiotelevisivi della SSR e quelli delle emittenti private con mandato di prestazioni in tutto il territorio nazionale (servizio pubblico). Il nuovo sistema tuttavia non è destinato ad aumentare i proventi di questi emittenti del canone. Dal momento che il contributo complessivo sarà ripartito su più economie domestiche e imprese, per i singoli la fattura risulterà probabilmente meno elevata.

Il messaggio sarà ora trattato dalle Camere federali. L'entrata in vigore dei nuovi articoli di legge non avverrà prima del 2015. Il passaggio al nuovo sistema del canone radiotelevisivo potrà essere effettivo soltanto quando il nuovo organo di riscossione sarà stato istituito e avrà iniziato la propria attività, un processo che dovrebbe richiedere altri due anni.

La revisione parziale in breve

I documenti

Indagine conoscitiva (09.05.2012 - 29.08.2012)

Mandato del Parlamento - Rapporto del Consiglio federale dal gennaio 2010

Una mozione depositata a febbraio 2010 dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha chiesto al Consiglio federale un nuovo sistema per i canoni di ricezione che preveda il pagamento di una tassa fondamentalmente per tutte le economie domestiche e le imprese.

L'intervento parlamentare della CTT-N si fonda su un rapporto del Consiglio federale del gennaio 2010 che presenta e valuta le alternative all'attuale sistema dei canoni di ricezione radiotelevisivi (vedi il testo del rapporto in basso). All'origine di tale rapporto, chiesto dalla CTT-N nel febbraio 2009 tramite un postulato, vi è il crescente problema posto dall'apparecchio di ricezione radiotelevisiva quale criterio di riferimento.

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