Nuove regole per l'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione
Dal 13 giugno 2016, i fabbricanti e i venditori di impianti di telecomunicazione devono fornire maggiori informazioni sui loro prodotti. Con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione europea e della modifica dell'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT), previste per questa data, viene armonizzata la normativa svizzera con la nuova regolamentazione europea. In questo modo non sarà più possibile vendere in Svizzera o in Europa un impianto che non può esservi utilizzato.
A partire da metà giugno, chi compera un impianto di radiocomunicazione avrà la garanzia di poterlo utilizzare almeno in Svizzera o in uno dei Paesi dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE). Infatti, tutti gli altri impianti saranno banditi dal mercato.
D'altronde, tutti i ricevitori di radiodiffusione (ad es. ricevitori OUC) e tutti gli impianti di radiocomunicazione che utilizzano frequenze inferiori ai 9 kHz (ad es. tosaerba automatici) rientrano ormai nel campo di applicazione dell'OIT. Per contro, gli impianti di telecomunicazione filari (ad es. un telefono collegato tramite cavo alla rete telefonica) non sottostanno a questa regolamentazione poiché sono considerati semplici apparecchi elettrici vincolati dalle disposizioni dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) e dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM).
La nuova normativa introduce anche delle agevolazioni: è abbandonata la procedura di notifica degli impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza non armonizzate a livello internazionale. Inoltre, non è più richiesto il simbolo di avvertimento che doveva accompagnare il contrassegno dell'impianto di radiocomunicazione.
Estensione dei requisiti essenziali
I requisiti essenziali relativi all'utilizzo dello spettro esigono ormai che tutti gli impianti di radiocomunicazione utilizzino in modo efficiente e ottimale lo spettro delle frequenze, in particolare per evitare interferenze. Questo inasprimento delle disposizioni riguarda essenzialmente i ricevitori di questi impianti.
Inoltre l'UFCOM potrà seguire la prassi europea e sottomettere certe categorie di impianti a due requisiti essenziali nuovi:
l'obbligo di funzionare con determinati accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;
l'obbligo di garantire che un software possa essere installato su un impianto di radiocomunicazione, solo se è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'impianto radio e del software.
L'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) si impegna alacremente al fine di armonizzare le norme tecniche con la nuova legislazione. Come avvenuto per le edizioni precedenti, l'UFCOM pubblicherà anche le nuove versioni.
Nuove procedure di valutazione della conformità
Per valutare la conformità di un impianto, un fabbricante può scegliere tra tre procedure:
può effettuare un controllo interno della fabbricazione, in base alla stessa modalità finora applicata;
può far esaminare il tipo di apparecchio da un organo indipendente. Se la documentazione tecnica, che fornisce, prova che i requisiti essenziali sono rispettati, riceverà un certificato di esame del tipo. Dovrà pertanto indicare nella sua dichiarazione di conformità il nome dell'istituto che ha effettuato l'analisi. Se un certificato viene negato, gli altri organismi di valutazione della conformità ne vengono informati per evitare che un fabbricante sottoponga loro lo stesso prodotto;
può far certificare, da parte di un organismo di valutazione della conformità, il proprio sistema di garanzia qualità per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove degli impianti di radiocomunicazione.
Queste tre procedure si applicano anche alla valutazione della conformità relativa alle esigenze in materia di sicurezza elettrica, salute e compatibilità elettromagnetica (CEM). Per quanto concerne il controllo dell'utilizzo dello spettro e i requisiti essenziali supplementari, la prima opzione è soltanto possibile se il fabbricante applica delle norme armonizzate che presuppongono la conformità.
D'altronde, la dichiarazione di conformità, o un dossier che comprende diversi di questi documenti, deve ormai indicare tutte le normative che riguardano il prodotto ed esigono una tale dichiarazione.
Qualunque sia la sua scelta per stilare la dichiarazione di conformità, il fabbricante dell'apparecchio deve accludere alla documentazione tecnica un'analisi e una valutazione dei rischi legati alla compatibilità elettromagnetica. Il CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ha elaborato delle norme armonizzate che semplificano quest'analisi e questa valutazione.
Seguito della procedura
La procedura prevede pure un obbligo di controllo. Da una parte il fabbricante deve informare l'organismo di valutazione della conformità di tutti i cambiamenti apportati al prodotto. Dall'altra parte l'organismo deve segnalare, nelle norme tecniche e nelle norme armonizzate, qualsiasi ripercussione derivante dallo sviluppo tecnologico che potrebbe comportare una nuova valutazione della conformità del prodotto.
Novità in merito al marchio di conformità
Per quanto concerne il marchio di conformità, il fabbricante può scegliere se utilizzare il marchio svizzero o il suo equivalente europeo.
Marchio di conformità svizzero
Marchio di conformità dell'UE
Se opta per il marchio svizzero, le indicazioni della dichiarazione di conformità devono fare riferimento alle basi legali nazionali (OIT; RS 784.101.2). Se sceglie il marchio europeo, dovrà rinviare alla normativa di armonizzazione dell'UE (direttiva RE; 2014/53/UE).
Rafforzamento delle informazioni per l'utilizzatore
Per delle regioni di rintracciabilità, il nome e l'indirizzo del fabbricante come pure, se del caso, dell'importatore dovranno essere indicati sugli impianti immessi in commercio in Svizzera. L'utilizzatore troverà inoltre maggiori informazioni sulle precauzioni d'impiego, le caratteristiche tecniche e le eventuali restrizioni. Queste indicazioni devono essere redatte in modo comprensibile, almeno nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell'impianto.
Responsabilità degli operatori economici
La nuova legislazione identifica quattro operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore, assegnando a ciascuno responsabilità diverse. Spetta al fabbricante garantire la conformità dei prodotti che immette in commercio. Può delegare una parte della procedura a un mandatario. L'importatore deve garantire che il fabbricante abbia adempiuto tutte le condizioni che gli permettono di mettere sul mercato l'apparecchio. Infine il distributore deve anche assicurarsi che gli attori precedenti abbiano adempiuto i propri obblighi.
Tutti gli attori economici devono essere in grado d'identificare l'anello della catena precedente e/o successivo. Hanno inoltre l'obbligo di collaborare con l'UFCOM nell'ambito della sorveglianza del mercato e di adottare autonomamente misure se presumono che il prodotto che mettono sul mercato non sia conforme.
Periodo transitorio
Considerata l'importanza dei cambiamenti, un periodo transitorio che durerà fino al 12 giugno 2017 permette di immettere sul mercato prodotti conformi alla nuova normativa come pure a quella previgente. I prodotti immessi in commercio conformemente alla legislazione vigente prima del 13 giugno 2017 potranno continuare a essere commercializzati in Svizzera dopo questa data.
Prossimamente l'UE pubblicherà una guida sull'applicazione della direttiva OIT (2014/53/UE). La relativa "Guida blu" fornirà maggiori informazioni sulla commercializzazione dei prodotti.